Diritto Sanitario
09 Gennaio 2018Alcuni titolari di farmacie impugnavano nel 2016 un documento denominato «Testo condiviso distribuzione medicinali» sottoscritto l'8 settembre 2016 dal Ministero della salute, dall'AIFA, dalla Regione Lazio, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e da varie associazioni di categoria, pubblicato sul sito del Ministero della salute il successivo 22 settembre 2016, nella parte in cui «prescrive che, nell'ipotesi di farmacista titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, i farmaci acquistati dalla farmacia non possono che essere ceduti al pubblico e non anche ad altri grossisti, atteso che la farmacia è deputata alla erogazione dell'assistenza farmaceutica e non potrebbe svolgere attività di vendita all'ingrosso di medicinali anche se il farmacista fosse in possesso della relativa autorizzazione». I ricorrenti gravavano anche un verbale di ispezione redatto dai Nas di Roma in occasione di un controllo eseguito presso il deposito di una struttura farmaceutica.
Il TAR Lazio, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha evidenziato la natura ricognitiva o meramente interpretativa del documento; tale carattere vale innanzitutto a collocarlo fuori dall'area dei provvedimenti amministrativi, ma ove anche potesse giustificarne l'inclusione (sempre sul piano dei soli contenuti, mancando comunque le necessarie forme del provvedimento amministrativo) tra gli atti a contenuto generale o programmatorio, lo lascerebbe comunque escluso dal contesto degli accordi sostitutivi secondo quanto disposto, per altra via, dal richiamato art. 13 l. n. 241/1990.
Inoltre, quest'ultimo aspetto evidenzierebbe l'assenza di una lesività immediata ed attuale del documento, che potrebbe concretizzarsi solo in presenza di un puntuale seguito sanzionatorio che assumesse a premessa necessaria proprio l'Accordo condiviso in questione e che, evidentemente, è stato ritenuto rinvenibile neppure nel verbale ispettivo dei Nas anch'esso impugnato.
(Avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net)
Per approfondire, TAR Lazio Roma 22.12.2017 suwww.dirittosanitario.net
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