Diritto Sanitario
11 Dicembre 2018Il titolare di una farmacia, destinatario di un'ordinanza di chiusura del suo esercizio per mancanza del certificato di agibilità, ricorreva contro il provvedimento proponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.
Il TAR respingeva il gravame rilevando, tra l'altro, che il legittimo esercizio dell'attività farmaceutica - connotata da peculiari esigenze di spiccata ed accurata idoneità anche sul versante della regolarità dei locali ove si svolge - è ancorato, per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali.
Il requisito di agibilità degli immobili in cui si esercita una attività attesta non solo la salubrità degli ambienti ma anche la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato.
Nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere. Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l'abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un'attività commerciale.
Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere nel procedimento d'appello intrapreso dalla titolare, richiamando rilevanti precedenti arresti giurisprudenziali, ha rigettato il ricorso con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Sent. 26.11.18, su www.dirittosanitario.net
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