Farmacia rurale o urbana? Tar: classificazione si basa su dati Istat
Alcuni titolari di farmacie hanno impugnato dinanzi al giudice amministrativo la deliberazione dell'Azienda Sanitaria di riclassificazione delle sedi ubicate nel proprio territorio, effettuata sulla base dei dati (ambito territoriale e numero di abitanti) pubblicati dall'Istat e riferiti al censimento del 2011 e alla conseguente determinazione, per il biennio 2018-2019, dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 221 del 1968. I ricorrenti hanno sostenuto che la classificazione delle farmacie era avvenuta sulla base di parametri erronei, in quanto non corrispondenti alla realtà fattuale. Il Tar ha respinto il ricorso, affermando il corretto operato della pubblica amministrazione nella procedura di classificazione in base alle risultanze dell'ultimo censimento Istat (2011) ed in conformità con le informazioni rese in quell'occasione dai Comuni interessati. Ha osservato infatti il Tribunale che in base all'art. 1 della L. n. 221 del 1968, il criterio discretivo fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie, "urbana" e "rurale", è quello topografico-demografico, per cui sono rurali le farmacie situate in comuni, frazioni o centri abitati con meno di cinquemila abitanti ovvero in quartieri periferici non congiunti, per continuità abitativa, alla città; sono invece farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le certificazioni che il Comune può effettuare circa la consistenza della popolazione in una determinata zona ai fini che interessano anche il procedimento per la corresponsione dell'indennità di residenza alle farmacie rurali sovvenzionate, non possono prescindere dal prendere in considerazione l'articolazione territoriale individuata dal Comune ed approvata dall'Istat. La giurisprudenza amministrativa ha delineato la ratio del collegamento effettuato dalla legge ai dati raccolti e pubblicati dall'Istituto di Statistica. Si è osservato che tali dati, che rimangono invariati (salvi gli aggiornamenti periodici approvati sempre a cura dell'Istat medesimo), costituiscono un parametro di riferimento oggettivo ed omogeneo, non suscettibile di variazioni sulla base di altri elementi che, indubbiamente, potrebbero portare a valutazioni difformi da caso a caso. I dati Istat sono i soli in grado di garantire che la classificazione delle farmacie avvenga sul presupposto di criteri certi e univoci, in quanto si basano sulla suddivisione del territorio in frazioni effettuata dal Comune e comunicata all'Istat medesimo, cui spetta il compito di esaminarla e approvarla.
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