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Diritto Sanitario

25 Giugno 2019

Prodotti per l’infanzia, confermata sanzione Antitrust per pubblicità occulta


La pubblicità occulta, che si sostanzia in una condotta insidiosa fondata su un'informazione apparentemente neutrale e disinteressata, va ricondotta nel novero delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, comma 2, del Codice del consumo.
In questi termini il Consiglio di Stato nella pronuncia di rigetto dell'appello proposto da uno solo dei soccombenti contro la decisione del TAR Lazio che confermava le sanzioni amministrative pecuniarie di euro 70 mila ed euro 50 mila, comminate rispettivamente all'editore e a carico della società produttrice di uno degli articoli rappresentati.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che devono ricondursi nell'ambito del divieto di pubblicità occulta le ipotesi della pubblicità cosiddetta redazionale che - come nel caso di specie - si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia, in un apparente contesto di esclusiva valenza informativa o di intrattenimento, con ciò eludendo le risorse critiche alle quali il consumatore medio è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria palese.
Il Codice del Consumo, nel sancire il divieto di pratiche commerciali scorrete, stabilisce che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. (art. 20 c. 2) .
Nel contempo, il Codice, all'art. 22 delinea anche il sistema delle omissioni ingannevoli in relazione alle pratiche commerciali, alle informazioni fornite ai consumatori e ai mezzi di comunicazione impiegati.
Nel caso specifico, l'AGCM, all'esito dell'istruttoria svolta, qualificava la pratica commerciale come "scorretta", perché realizzante una forma di pubblicità occulta di un latte in polvere e di un biberon in quanto la natura pubblicitaria della specifica comunicazione non era riconoscibile come tale da parte dei destinatari, proprio in violazione degli artt. 20, comma 2, e 22, comma 2, del Codice del consumo.
Sull'ultima pagina dell'articolo, che si componeva di otto pagine complessive, e in riquadro rosso, risultavano raffigurati una confezione di latte in polvere e un biberon quest'ultimo mostrato nelle mani di una nota showgirl unitamente a talune didascalie riportanti anche caratteristiche e il costo dei prodotti.

Rodolfo Pacifico - www.dirittosantitario.net
Avvocato

Per approfondire: Consiglio di Stato, 4 giugno 2019 su www.dirittosanitario.net

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