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Diritto Sanitario

24 Settembre 2019

Sfratto a farmacia, su esecuzione pesa importanza servizio pubblico


Nell'autorizzazione di uno sfratto da locali adibiti a farmacia, l'interesse pubblico che prevale sul diritto del proprietario l'esecuzione dello sfratto da locali adibiti a farmacia è disciplinata dall'art.35L. n. 253 del 1950, secondo cui <<non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia>>.
L'autorizzazione prefettizia (ora dell'autorità sanitaria regionale) attiene alla fase esecutiva del provvedimento di rilascio, in quanto l'intervento della pubblica amministrazione è dettato allo scopo di tutelare l'interesse pubblico alla presenza e alla ubicazione delle farmacie sul territorio nazionale, e non già a presidio di un privilegio personale del titolare della farmacia insediata nell'immobile da rilasciare. Peraltro, tenuto conto dell'interferenza del potere amministrativo sull'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e della conseguente compressione del diritto soggettivo del locatore, l'autorità amministrativa non può rifiutare tale autorizzazione, a meno che non risulti manifestamente l'impossibilità del trasloco della farmacia, stante l'effettiva irreperibilità (di fatto o di diritto) di altri locali idonei nella zona di riferimento.
La necessità dell'autorizzazione in questione delinea l'esistenza di un interesse pubblico che prevale sul diritto del proprietario, il quale vede compressa la propria pretesa alla restituzione dei beni locati in ragione di un interesse di natura pubblicistica che prescinde dal suo interesse particolare.
L'applicazione del principio, ha condotto il Tribunale ad escludere il risarcimento di un profilo di danno da perdita di chances a seguito di una procedura di sfratto con termine per l'esecuzione fissato a fine novembre 2012 e con riconsegna delle chiavi avvenuta tempo dopo.

avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Tribunale di Larino, 29 luglio 2019 - su www.dirittosanitario.net

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