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Fisco e Tributi

26 Giugno 2012

La farmacia dei servizi: prestazioni esenti Iva


La legge 69 del 2009 e i successivi decreti attuativi hanno cominciato a tracciare i contorni della cosiddetta "Farmacia dei Servizi". Tra i servizi già erogabili dalle farmacie, alcuni richiedono speciali accorgimenti amministrativi in quanto soggetti a precise regole fiscali. Ci si riferisce alle prestazioni di servizi sanitari che la farmacia può erogare avvalendosi di operatori sanitari quali ad esempio: infermieri, fisioterapisti, psicologi, dietologi, laboratori di analisi, ecc. La normativa fiscale individua le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione" effettuate da operatori sanitari e riconosce ad esse un particolare regime agevolato di esenzione dall'Iva. L'Agenzia delle Entrate (Ris. 128/E del 20/12/11) ha chiarito che l'agevolazione si estende alle prestazioni sanitarie nelle quali la farmacia si pone come intermediario tra paziente e operatore sanitario. Poiché la farmacia si rapporta direttamente con il paziente, occorre rispettare le seguenti regole fiscali:

  1. Le prestazioni erogate richiedono l'emissione di fattura e non di scontrino (art. 22 p.6 Dpr 633/1972)
  2. La prestazione è esente Iva e nella fattura deve essere riportata la seguente causale di esenzione: "Prestazione Sanitaria Esente Iva art. 10 c.1 p.18 Dpr 633/1972"
  3. Sulle fatture esenti di importo superiore a € 77,47 bisogna apporre un bollo di € 1,81
  4. La farmacia riceve fattura parimenti esente Iva dall'operatore sanitario che nella stessa fattura identifica il/i paziente/i. A tale scopo sono sufficienti nome, cognome e codice fiscale.

Quanto finora descritto può comportare alcune conseguenze per la farmacia. Per i soggetti che esercitano sia attività imponibili che esenti, l'articolo 19-bis del Dpr 633/1972, stabilisce che l'Iva sugli acquisti è ammessa in detrazione in proporzione al rapporto tra il totale delle operazioni imponibili e la somma delle operazioni imponibili ed esenti. Questa regola prende il nome di "pro-rata di indetraibilità". La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. Al crescere del volume d'affari delle prestazioni esenti è dunque correlato un maggior onere fiscale a carico della farmacia conseguente la parziale indetraibilità dell'Iva. Seppur con aggravi amministrativi, per ovviare al problema è possibile separare la contabilità dell'attività ordinaria da quella dell'attività di servizi. Tuttavia in tal caso insorgono problemi di imputazione dei costi promiscui (illuminazione, riscaldamento, telefonia, cancelleria, ecc.), dei beni strumentali utilizzati promiscuamente ed altre questioni di non semplice soluzione. Dal momento che ogni farmacia ha caratteristiche proprie, non fosse altro che per l'entità del volume d'affari, vi è l'esigenza di valutare caso per caso. Avvalendosi dei propri consulenti è possibile individuare i problemi e definire le soluzioni più corrette. Sotto altro profilo si segnala la possibile insorgenza di conseguenze in termini di responsabilità per danni. È opportuno verificare con il proprio assicuratore e con un legale i profili di responsabilità della farmacia nei confronti del paziente e dell'operatore sanitario. È necessario considerare un'adeguata copertura assicurativa e accertarsi che i collaboratori esterni ne siano essi stessi dotati. Il titolare farà bene a rivolgersi al commercialista ogniqualvolta intenda iniziare ad erogare nuovi servizi e prima di sottoscrivere qualsivoglia contratto con fornitori e prestatori di servizi sanitari.

Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma

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