Fisco e Tributi
25 Settembre 2012Negli ultimi mesi il legislatore ha adottato una pluralità di provvedimenti volti a contenere ulteriormente l'utilizzo del contante e ad inasprire le sanzioni per le violazioni connesse al superamento di tali limiti. L'art. 12 d.l. n. 201/2011 (cosiddetto decreto Monti), a parziale modifica dell'art. 49 d.lgs. n. 231/2007 ha abbassato la soglia di utilizzo del contante dai precedenti 2.500 euro agli attuali 1.000. Ad oggi, quindi, è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi ed a qualunque titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000. La norma precisa che il divieto sussiste anche nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In altre parole, non è possibile aggirare il divieto ripartendo elusivamente in più versamenti distinti un pagamento che trovi una ragione unitaria. Il limite di utilizzo non riguarda, invece, i prelevamenti ed i versamenti in contanti effettuati nell'ambito di rapporti ed operazioni bancarie. Il correntista continua a poter versare o prelevare contanti dal proprio conto corrente anche al di sopra della soglia stabilità, mancando in questa situazione il trasferimento a terzi della somma, che rimane nella disponibilità del correntista medesimo. Restano tuttavia fermi in questi casi gli obblighi per l'istituto di credito di verifica delle generalità del correntista e di segnalazione di operazioni sospette qualora, in considerazione delle caratteristiche, dell''entità e della natura dei trasferimenti, vi sia un concreto indizio di operazioni di riciclaggio. La violazione delle disposizioni citate dà luogo all'applicazione di sanzioni particolarmente rilevanti. I trasferimenti illeciti di contanti effettuati dal 16.6.2010, sono puniti, ai sensi del comma 7-bis dell''art. 58, d.lgs. n. 231/2007 (introdotto dalla lettera "b", del comma 2 dell''art. 20, d.l. 31.5.2010, n. 78) con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l' 1% ed il 40% della somma trasferita. La sanzione minima, per espressa previsione di legge, non può comunque mai essere inferiore ad euro 3.000 per le violazioni previste dal citato primo comma dell''art. 49, mentre per i trasferimenti superiori a 50 mila euro, l''importo minimo è pari al 5% dell''importo trasferito. La sanzione è aumentata del 50% per le violazioni di cui all''art. 58, commi 2, 3, 4 (superamento delle soglie contenute su libretti al portatore). Si noti come sono soggetti alla sanzione, in via congiunta, tanto il soggetto che trasferisce quanto colui che riceve la somma in contanti. La descritta formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16.6.2010 e non ostacola la possibilità di chiudere i procedimenti con un'oblazione al 2% degli importi oggetto di infrazione ex art. 49 comma 1. Per le transazioni di importo non superiore a 250.000 sussiste inoltre la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta pari al 2% dell''importo trasferito. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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