Fisco e Tributi
20 Novembre 2012Gli omaggi ai dipendenti che tradizionalmente accompagnano le festività di fine anno trovano una diversa disciplina fiscale a seconda della duplice ottica in cui li si guardi: quella della farmacia che li eroga e quella del dipendente che li riceve. Il primo dei due punti di vista richiede una preliminare distinzione tra la disciplina ai fini dell’imposta sui redditi e dell’iva. Non subiranno prelievo iva, poiché qualificabili come cessioni gratuite di beni, gli omaggi in natura ai dipendenti che consistano in prodotti diversi da quelli usualmente venduti in farmacia (es. bottiglie di vino, panettoni, ecc…), in quanto gli acquisti di tali prodotti non possono beneficiare della detrazione iva in sede di acquisto per difetto di inerenza. Diversa disciplina è invece prevista ai fini delle imposte reddituali dall’art. 95, comma 1, del d.P.R. 917/1986, che ammette l’integrale deducibilità delle spese sostenute in denaro o natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. In tal senso, tuttavia, è necessario non confondere gli omaggi connessi alle ricorrenze e festività con le spese volontarie eventualmente sostenute dalla farmacia al fine specifico d’istruzione o ricreazione dei dipendenti. Per queste ultime, infatti, è espressamente prevista una soglia di deducibilità pari al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si consiglia di dotarsi di un bollettario da utilizzare alla consegna dei beni indicando nella descrizione “omaggio” al fine di assicurarsi la deducibilità del costo in sede di eventuale verifica. Le spese per omaggi al personale sono comunque indeducibili ai fini irap. Dal punto di vista del dipendente che riceve gli omaggi, l’art. 2, comma 6, del d.l. 93/2008 ha previsto che anche le erogazioni liberali in denaro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’articolo in discorso ha nella sostanza abrogato la più favorevole previgente disciplina che, al contrario, escludeva il concorso delle erogazioni liberali nella formazione del reddito da lavoro dipendente qualora il valore delle stesse, all’interno del periodo d’imposta, fosse inferiore a 258,23 euro. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’erogazione liberale ai dipendenti sia effettuata in natura e non in denaro, il precedente regime nei fatti sopravviva in forza del terzo comma dell’art. 51 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente (e dei conseguenti oneri) gli omaggi in natura che si mantengono all’interno del descritto limite di valore di 258,23 euro.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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