Fisco e Tributi
29 Gennaio 2013Come già evidenziato in un precedente articolo del 29 maggio 2012, il D.L. n. 185/2008 (cd. “decreto anticrisi”) ha introdotto un parziale meccanismo di deduzione dalle imposte personali sui redditi (irpef e ires) di una quota dell’irap relativa al costo del lavoro e degli oneri finanziari netti, prima d’allora totalmente indeducibile. L’art. 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha successivamente introdotto la possibilità di ottenere anche il rimborso dell’irap relativa al personale dipendente che sia stata versata negli anni precedenti al 2012, rinviando per le modalità applicative ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento è stato finalmente emanato lo scorso 17 dicembre 2012. In quello sono stati parzialmente chiariti alcuni punti d’incertezza già evidenziati ed individuate le modalità ed i termini per le richieste di rimborso. L’istanza di rimborso dovrà allora essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati, ovvero tramite i soggetti incaricati. Inoltre, essa dovrà essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura individuata dal provvedimento per ciascuna area geografica. In altre parole, come già avvenuto in passato, l’Agenzia ha individuato una data specifica per i contribuenti di ciascuna regione (o parte di essa) a partire dalla quale decorre il termine di 60 giorni per trasmettere l’istanza di rimborso dell’irap pregressa (cosiddetto Click Day). Come previsto nell’apposito allegato al Provvedimento, i primi contribuenti a poter iniziare a trasmettere le istanze sono stati quelli delle Marche (18 gennaio 2013), subito seguiti da quelli di Molise, Abruzzo, Calabria e Basilicata (21 gennaio), oltre che del Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano (23 gennaio). Dal primo febbraio al 15 marzo, infine, si susseguiranno le date di inizio del termine di presentazione per i contribuenti di tutte le altre regioni. Infine, il Provvedimento ha precisato che anche le istanze di rimborso irap cartacee presentate nel passato per annualità antecedenti all’anno 2007 dovranno essere ripresentate telematicamente entro il sopra visto termine di 60 giorni per consentirne l’esame in via prioritaria. In conclusione, la brevità e l’imminenza del termine bimestrale per la presentazione delle istanze rende certamente opportuno, per i contribuenti che abbiano lavoratori dipendenti, rivolgersi ai propri professionisti di fiducia al fine di verificare l’effettiva e tempestiva possibilità di ottenere il rimborso, posto che il decorso del predetto termine rende definitiva e non più rimborsabile la quota d’imposta versata in eccesso.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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