Fisco e Tributi
26 Febbraio 2013Entro il prossimo 18 marzo (il termine legale del 16 marzo cade infatti di sabato) i contribuenti che, a seguito della determinazione definitiva operata sulla base dei dati relativi all’intero periodo d’imposta 2012, abbiano rilevato una posizione debitoria IVA sono tenuti al versamento telematico (mediante modello F24) dell’imposta dovuta a conguaglio. Come è noto, questa si determina come differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA a debito dovuta sulle operazioni attive e l’IVA a credito assolta sugli acquisti tenendo altresì conto dei versamenti periodici (mensili o trimestrali) effettuati in corso d’anno come pure dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente non chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione di altre imposte. In alternativa, coloro i quali, avendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, possono beneficiare del versamento del saldo IVA posticipato al termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi maggiorando quanto dovuto di una somma pari allo 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 18 marzo (a questo riguardo, in caso di compensazione totale o parziale del debito IVA con altri crediti emergenti dalla dichiarazione modello Unico, la suddetta maggiorazione non sarà dovuta o sarà dovuta solo relativamente all’imposta non compensata). In caso di posticipo del versamento, sarà altresì possibile beneficiare della consueta rateazione, in rate mensili di uguale importo con applicazione degli interessi al tasso dello 0,33% mensile, prevista per i versamenti dovuti a saldo e di I° acconto.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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