Fisco e Tributi
26 Marzo 2013Con la recente sentenza n. 5886 dello scorso 8 marzo 2013 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui controversi effetti fiscali che originano da una cessione di farmacia che abbia come controprestazione il riconoscimento in capo al cedente di una rendita vitalizia. La giurisprudenza di merito (Commissioni tributarie provinciali e regionali) ha spesso ritenuto che qualora il corrispettivo della cessione sia rappresentato da una rendita vitalizia non possa sorgere una plusvalenza tassabile in capo al cedente l’azienda. L’aleatorietà di un tale corrispettivo impedirebbe, infatti, la quantificazione di uno dei due “poli” logici ed essenziali da cui scaturisce il valore della plusvalenza (il controvalore del bene all’atto della cessione), la quale rimarrebbe sostanzialmente illiquida. Inoltre, sempre secondo tale orientamento giurisprudenziale, l’eventuale tassazione della plusvalenza violerebbe il divieto di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilata (e come tale tassata) ad un reddito da lavoro dipendente. La Suprema Corte ha cassato tale orientamento, decidendo per la tassabilità della plusvalenza ed accogliendo l’interpretazione antielusiva più favorevole per l’Amministrazione finanziaria. Nello specifico, la Corte ha superato l’astratta problematica legata all’aleatorietà della rendita ritenendo possibile quantificare la plusvalenza attraverso una valutazione teorica della rendita stessa sulla base di calcoli attuariali e statistici. La stessa Corte ha poi negato che la tassazione della plusvalenza possa generare automaticamente una violazione del divieto di doppia imposizione. Secondo i Giudici di legittimità tale violazione rimane meramente eventuale, verificandosi solo se e quando l’Amministrazione richieda effettivamente il pagamento delle imposte sulla rendita (quale reddito assimilato da lavoro dipendente). Essa, inoltre, sorgerebbe comunque in un momento successivo e per un’imposta diversa rispetto a quella dovuta per la plusvalenza generata dalla cessione. La pronuncia citata, seppure non scevra da incertezze su un piano di ricostruzione degli istituti giuridici, prosegue idealmente nel solco tracciato da altre due precedenti sentenze (Cassazione civile, 1° agosto 2012, n. 13823, nonché Cassazione civile, Sezione V, 11 maggio 2007, n. 10801) con cui la Suprema Corte aveva introdotto i principi oggi meglio precisati. L’orientamento di legittimità sembra dunque consolidarsi, a scapito del diverso indirizzo delle Corti di merito e dei contenziosi in essere instaurati dai contribuenti. Di tale rafforzamento dovrà inoltre inevitabilmente tenersi conto anche nelle future valutazioni di opportunità e convenienza economica e fiscale di tale specifica modalità di determinazione del corrispettivo della cessione.
Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma
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