Politica e Sanità
16 Novembre 2011La Corte Costituzionale ha bocciato le disposizioni della legge regionale 19/2008 in materia di servizio farmaceutico, ribadendo alcuni principi fondamentali
La sentenza è giunta il 13 novembre, come anticipato da Farmacista33, dopo che il Governo, a mezzo dellAvvocatura Generale dello Stato, aveva presentato ricorso, perch� si dichiarasse lillegittimità costituzionale degli articoli 8, 14 e 17, della legge regionale, riguardanti, i primi due, le quote di spettanza del prezzo dei farmaci e i criteri per lapertura delle farmacie e, il terzo, la proroga delle funzioni dei direttori sanitari. Per quanto riguarda il quorum, la disposizione regionale fissava, per i comuni fino a 12.500 abitanti, la proporzione di una farmacia ogni 3.500 abitanti, derogando al rapporto stabilito a livello nazionale dalla Legge L 475/1968. La Consulta ha rilevato che, in materia di quorum per lapertura delle farmacie, la proporzione prescelta dal legislatore statale è espressiva di un principio fondamentale non derogabile dal legislatore regionale. In tema di distribuzione territoriale delle farmacie, la Corte ha ribadito i principi espressi in una precedente pronuncia, riaffermando che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche delle farmacie, più che evitare la proliferazione delle stesse, risiede nella diversa esigenza di assicurare lordinata copertura di tutto il territorio nazionale, al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini (sentenza n. 4/1996). Inoltre, è stato ulteriormente affermato che la disciplina posta dal legislatore riposa sul fine di salvaguardare linteresse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico ed, in ultima analisi, alla salvaguardia del bene salute (sentenza 275 del 2003) e che la finalità sottesa a tale opzione normativa è quella di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio e agli esercenti un determinato bacino di utenza (sentenza 27 del 2003). Nelle motivazioni della sentenza, viene, altresì, evidenziato che il legislatore statale, disciplinando la distribuzione territoriale delle farmacie, ha operato una scelta informata a una precisa logica: la densità delle farmacie deve essere più alta nei comuni con un maggior numero di abitanti.
Con la Lr 19/2008, la Regione Puglia aveva completamente rovesciato questo criterio di fondo a favore di un indirizzo diverso e incompatibile con quello previsto a livello statale e, pertanto, la Corte ne ha dichiarato lillegittimità incostituzionale. Quanto allarticolo 8, che interveniva sul margine alla distribuzione, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto lintervento legislativo regionale comporta una lesione dellautonomia contrattuale delle parti. In particolare, i giudici hanno precisato che le quote di spettanza sono fissate direttamente dal legislatore nazionale. Uneventuale modifica delle stesse è implicitamente rimessa allautonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni di volontà. Al riguardo, si precisa che la sentenza, pur richiamando la normativa introdotta dal decreto legge Abruzzo, non incide in modo diretto su essa e, pertanto, si fa riserva, a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici, di comunicare eventuali profili di rilievo in materia. La Corte ha, inoltre, censurato la disposizione per i previsti profili sanzionatori, in quanto determina unindebita ingerenza regionale nella materia dellordinamento penale, di competenza esclusiva dello Stato.
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