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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Terapia del dolore: novità in farmacia


Come è noto, nel corso dell’iter legislativo del provvedimento sulle cure palliative e il trattamento del dolore definitivamente approvato il 9 marzo,  sono stati approvati alcuni emendamenti all’articolo 10 che contengono modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti di grande interesse per la professione. Eccone una sintesi

Dispensazione dei medicinali (Articolo 45 DPR 309/1990)
E’ stato chiarito che qualsiasi documento di riconoscimento dell’acquirente, e non soltanto quello di identità sia idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti; il farmacista non è più tenuto all’accertamento dell’identità dell’acquirente, ma semplicemente all’annotazione degli estremi di un suo documento di riconoscimento. Il farmacista può consegnare al paziente il numero di confezioni necessario per coprire i trenta giorni di terapia, anche laddove le unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio eccedessero  i trenta giorni; inoltre, è è possibile consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata dal medico, dandone immediata comunicazione allo stesso proscrittore. Il farmacista, su richiesta del cliente e nel suo esclusivo interesse, può consegnare una quantità inferiore di confezioni rispetto a quella prescritta, dandone comunicazione al medico prescrittore, nonch� consegnare in modo frazionato le confezioni, in caso di ricette che ne prescrivono più di una;

Smaltimento medicinali stupefacenti (Articolo 25)
E’ stata recepita a livello legislativo la prassi, ormai consolidata, secondo la quale lo smaltimento degli stupefacenti di cui alle sezioni A, B e C della Tabella II da parte delle farmacie avviene attraverso formalità diverse (consegna alla ASL, verbalizzazione della distruzione con l’eventuale assistenza delle forze dell’ordine) rispetto a quelle osservate per le composizioni medicinali di cui alle sezioni D ed E (consegna a ditte autorizzate allo smaltimento dei medicinali scaduti). Pertanto, i medicinali di cui alla sez. A, B e C potranno essere smaltiti anche tramite aziende autorizzate allo smaltimento di rifiuti sanitari;

Buoni acquisto (Articolo 38)
Con la modifica all’articolo 38, è stato limitato, per tutti i soggetti autorizzati a norma del Testo Unico Stupefacenti, anche diversi dalle farmacie, l’utilizzo del bollettario buoni acquisto esclusivamente per la vendita o la cessione delle sostanze di cui alle Tabelle I e II sez. A, B e C;

Registro carico scarico stupefacenti (Articolo 60)
E’ stato ridotto a due anni il termine di conservazione del registro di carico e scarico stupefacenti, armonizzandolo pertanto con quello delle ricette. Per omogeneità, inoltre, si è stabilito lo stesso termine di conservazione anche per il registro tenuto dai direttori sanitari e dai titolari di gabinetto. Anche per le aziende autorizzate al commercio all''ingrosso vige ora l’obbligo di registrare la movimentazione esclusivamente dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, sez. A, B e C e contestualmente è stato previsto che tali adempimenti possano essere effettuati, da tutti gli operatori di settore, nel termine di 48 ore dalla movimentazione stessa. Al fine di eliminare l’eccessiva rigidità che discendeva dalla previsione di un numero prestabilito di pagine del registro di entrata e uscita stupefacenti è stata introdotta la possibilità per ciascuno di adeguare il numero delle pagine del registro alle proprie effettive esigenze;

Registro di entrata e uscita (Articolo 62)
Nell’attuale Testo Unico Stupefacenti, l’articolo 62 è riferito esclusivamente alle composizioni medicinali contenenti stupefacenti e, pertanto, richiama solo le sezioni A e C. In vista dell’evoluzione scientifica che sembra essere diretta alla messa a punto di composizioni medicinali contenenti le sostanze inserite nella tabella II, sezione B, è stato introdotto nella disposizione in oggetto anche un richiamo alla sez. B;

Registro di lavorazione (Articolo 63)
Al fine di limitare le disposizioni dell’articolo 63 al solo registro di lavorazione (secondo quanto previsto dalla rubrica dell’articolo), essendo le norme relative ai registri di entrata e di uscita già concentrate nell’articolo 60, è stata prevista l’abrogazione del comma 2, in quanto per i commercianti grossisti e per i farmacisti non esiste un obbligo di tenuta del registro di lavorazione;

Sanzioni (Articolo 68)
Sono state depenalizzate le violazioni meramente formali delle disposizioni sulla tenuta dei registri, in caso di condotte difformi da quanto stabilito dalle norme d’uso regolamentari previste dal decreto ministeriale che ha approvato il modello del registro di entrata ed uscita.

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