Politica e Sanità
16 Novembre 2011Come è noto, nel corso delliter legislativo del provvedimento sulle cure palliative e il trattamento del dolore definitivamente approvato il 9 marzo, sono stati approvati alcuni emendamenti allarticolo 10 che contengono modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti di grande interesse per la professione. Eccone una sintesi
Dispensazione dei medicinali (Articolo 45 DPR 309/1990)
E stato chiarito che qualsiasi documento di riconoscimento dellacquirente, e non soltanto quello di identità sia idoneo per lacquisto di medicinali stupefacenti; il farmacista non è più tenuto allaccertamento dellidentità dellacquirente, ma semplicemente allannotazione degli estremi di un suo documento di riconoscimento. Il farmacista può consegnare al paziente il numero di confezioni necessario per coprire i trenta giorni di terapia, anche laddove le unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio eccedessero i trenta giorni; inoltre, è è possibile consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata dal medico, dandone immediata comunicazione allo stesso proscrittore. Il farmacista, su richiesta del cliente e nel suo esclusivo interesse, può consegnare una quantità inferiore di confezioni rispetto a quella prescritta, dandone comunicazione al medico prescrittore, nonch� consegnare in modo frazionato le confezioni, in caso di ricette che ne prescrivono più di una;
Smaltimento medicinali stupefacenti (Articolo 25)
E stata recepita a livello legislativo la prassi, ormai consolidata, secondo la quale lo smaltimento degli stupefacenti di cui alle sezioni A, B e C della Tabella II da parte delle farmacie avviene attraverso formalità diverse (consegna alla ASL, verbalizzazione della distruzione con leventuale assistenza delle forze dellordine) rispetto a quelle osservate per le composizioni medicinali di cui alle sezioni D ed E (consegna a ditte autorizzate allo smaltimento dei medicinali scaduti). Pertanto, i medicinali di cui alla sez. A, B e C potranno essere smaltiti anche tramite aziende autorizzate allo smaltimento di rifiuti sanitari;
Buoni acquisto (Articolo 38)
Con la modifica allarticolo 38, è stato limitato, per tutti i soggetti autorizzati a norma del Testo Unico Stupefacenti, anche diversi dalle farmacie, lutilizzo del bollettario buoni acquisto esclusivamente per la vendita o la cessione delle sostanze di cui alle Tabelle I e II sez. A, B e C;
Registro carico scarico stupefacenti (Articolo 60)
E stato ridotto a due anni il termine di conservazione del registro di carico e scarico stupefacenti, armonizzandolo pertanto con quello delle ricette. Per omogeneità, inoltre, si è stabilito lo stesso termine di conservazione anche per il registro tenuto dai direttori sanitari e dai titolari di gabinetto. Anche per le aziende autorizzate al commercio all''ingrosso vige ora lobbligo di registrare la movimentazione esclusivamente dei medicinali stupefacenti di cui alla Tabella II, sez. A, B e C e contestualmente è stato previsto che tali adempimenti possano essere effettuati, da tutti gli operatori di settore, nel termine di 48 ore dalla movimentazione stessa. Al fine di eliminare leccessiva rigidità che discendeva dalla previsione di un numero prestabilito di pagine del registro di entrata e uscita stupefacenti è stata introdotta la possibilità per ciascuno di adeguare il numero delle pagine del registro alle proprie effettive esigenze;
Registro di entrata e uscita (Articolo 62)
Nellattuale Testo Unico Stupefacenti, larticolo 62 è riferito esclusivamente alle composizioni medicinali contenenti stupefacenti e, pertanto, richiama solo le sezioni A e C. In vista dellevoluzione scientifica che sembra essere diretta alla messa a punto di composizioni medicinali contenenti le sostanze inserite nella tabella II, sezione B, è stato introdotto nella disposizione in oggetto anche un richiamo alla sez. B;
Registro di lavorazione (Articolo 63)
Al fine di limitare le disposizioni dellarticolo 63 al solo registro di lavorazione (secondo quanto previsto dalla rubrica dellarticolo), essendo le norme relative ai registri di entrata e di uscita già concentrate nellarticolo 60, è stata prevista labrogazione del comma 2, in quanto per i commercianti grossisti e per i farmacisti non esiste un obbligo di tenuta del registro di lavorazione;
Sanzioni (Articolo 68)
Sono state depenalizzate le violazioni meramente formali delle disposizioni sulla tenuta dei registri, in caso di condotte difformi da quanto stabilito dalle norme duso regolamentari previste dal decreto ministeriale che ha approvato il modello del registro di entrata ed uscita.
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