Politica e Sanità
16 Novembre 2011Nella nuova Ecm la formazione sul campo sarà uno dei pilastri fondamentali per garantire il miglioramento delle competenze specifiche, ma anche la qualità dell''aggiornamento degli operatori sanitari. Le regole per questa formula di apprendimento sono state appena pubblicate dalla Commissione nazionale Ecm. Dettagliate le indicazioni per formarsi con attività pratiche nel proprio ambiente di lavoro e stringenti i criteri con cui vengono assegnati i crediti per queste attività che hanno, oltre allo scopo di migliorare la professionalità individuale, anche quello di ottimizzare i ruoli nelle organizzazioni delle strutture di riferimento e di elevare sicurezza e qualità dei servizi. Il documento ha voluto assicurare, con indicazioni precise, un livello formativo elevato per questo tipo di aggiornamento, anche per evitare che diventasse un "pontificio", utilizzato solo per assegnare i crediti per la normale attività lavorativa. Ed è con questo obiettivo che al provider viene chiesto di definire i tempi dell''attività formativa che vanno comunque progettate "con atto formale" e "valutate nel loro impatto formativo". E'' prevista una scheda per consentire una valutazione "obiettiva e uniforme" e "un quadro complessivo dell''evento". La formazione sul campo deve avere "un elevato livello di interattività" e dare la possibilità di applicare quanto imparato "nell''esercizio professionale e nel contesto organizzativo". La Commissione Ecm ha stabilito anche le tipologie di formazione sul campo accreditabili, che sono quattro: attività di training individualizzato (con la presenza indispensabile di un tutor per ogni persona); partecipazione a gruppi di lavoro-studio, a gruppi di miglioramento e a commissioni o comitati; partecipazione a ricerche; audit clinico e/o assistenziale. E sono quattro anche i criteri su cui si basa la valutazione di queste attività: la rilevanza dell''iniziativa per l''organizzazione che la propone; tipo di formazione; complessità e durata dell''iniziativa; impegno individuale del professionista.
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