Politica e Sanità
16 Novembre 2011La Corte di giustizia europea del Lussemburgo ha sottolineato ieri come la norma sulle concessioni di deroghe per i periodi di apertura di una farmacia non pregiudichi i diritti della libera concorrenza. Il caso riguarda una farmacia del centro storico romano che per il rilevante aumento del numero di clienti durante i mesi di luglio e agosto aveva chiesto di rinunciare al periodo di ferie e ai giorni festivi, ottenendo però il rifiuto della Asl. A quel punto la titolare della farmacia aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, che a sua volta si è rivolto alla Corte di giustizia europea circa la compatibilità delle leggi italiane con il diritto comunitario. La legge della Regione Lazio fissa, in particolare, gli orari massimi di apertura, l''obbligo di chiusura nei giorni festivi, nonch� una durata minima delle ferie. Per quel che riguarda il Comune di Roma, si prevede che l''Azienda sanitaria locale territorialmente competente, possa modificare gli orari in specifiche zone. Nella sentenza pronunciata ieri, la Corte ricorda che la richiesta della titolare della farmacia non mette in discussione il sistema generale della regolamentazione degli orari, ma è finalizzata unicamente a ottenere, a titolo di deroga, l''autorizzazione a rinunciare a qualsiasi periodo di chiusura. I giudici rilevano quindi che la normativa sulle deroghe per i periodi di apertura di una farmacia situata in una specifica zona di Roma �non è idonea, di per sè o con la sua applicazione, a pregiudicare il commercio tra Stati membri creando una distorsione di concorrenza�.
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