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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Decreti sui servizi: prestazioni diagnostiche


Più interessante l’ultimo dei decreti, quello sugli esami diagnostici in farmacia. Il testo ribadisce già al primo articolo che rimangono escluse dalla farmacia le apparecchiature che �prevedano attività di prelievio di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Per quanto concerne invece le prestazioni erogabili dalle farmacie, il decreto divide l’elenco in esami di autocontrollo (prima istanza) e di secondo livello. Tra i primi troviamo i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, i test per la misurazione di emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, i test per la misurazione di componenti nelle urine, per la gravidanza, per il Psa e via di seguito. Per quanto concerne invece i servizi di secondo livello, le farmacie possono dotarsi di una gamma di apparecchiature comprendenti bracciali per la misurazione della pressione arteriosa, spirometri, saturimetri da dito e strumenti per la cardiologia (elettrocardiografi) purch� in telecollegamento con i centri specialistici accreditati dalle Regioni. Per l’erogazione di tali servizi andranno previsti spazi idonei rispetto alle normative vigenti, �dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature in condizioni di sicurezza�. Inoltre, le prestazioni dovranno essere erogate nei limiti dei rispettivi profili professionali e a tale scopo il titolare dovrà redarre un documento � inviato in copia all’Asl competente � nel quale esplicitare compiti e responsabilità degli infermieri o del personale socio-sanitario in servizio nella farmacia. Il titolare, infine, risponde della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi così come di eventuali �inesattezze dei risultati analitici�. Nulla di nuovo per quanto concerne la retribuzione di tali servizi (ovviamente laddove erogati in regime di Ssn): la griglia per i tariffari sarà definita dalla nuova Convenzione, che si preoccuperò anche di dettare i requisiti strutturali per l’erogazione delle prestazioni.

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