Politica e Sanità
15 Novembre 2011Il Ministero della Salute, in risposta a una richiesta di Federfarma servizi, ha dettagliato le conseguenze delle modifiche apportate al DLgs 219/06 nella parte in cui si occupa dotazione minima cui sono tenuti i distributori intermedi. Con la nuova normativa, il grossista deve rispettare lobbligo di dotarsi almeno del 90% dei medicinali erogati a carico del SSN, quindi non vi sono obblighi di dotazione minima per i medicinali medicinali senza obbligo di prescrizione. E però possibile che un distributore intermedio decida di trattare soltanto farmaci da automedicazione. In questo caso non potrà avere farmaci di classe A, ma potrà trattare i farmaci utilizzabili solo in in ospedale o riservati allo specialista (cui agli art. 92 e 94 del decreto 219) per i quali vale la stessa deroga alla dotazione minima. Il Ministero ha chiarito che comunque il grossista che si dedichi esclusivamente ai farmaci da automedicazione è comunque soggetto a tutte le altre disposizioni previste dal titolo VII del decreto 219, sanzioni comprese, tra cui si segnala lobbligo di autorizzazione regionale previsto dallart. 100 del medesimo decreto.
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