Politica e Sanità
30 Novembre 2011Si è conclusa con la sentenza numero 637/2007 del Consiglio di Stato la vertenza che ha opposto Federfarma e Urtofar (Unione regionale Toscana dei farmacisti) al Comune di Firenze.
La vicenda, cominciata nel
Federfarma e Urtofar avevano opposto ricorso avanti al Tar della Toscana, che laveva giudicato irricevibile per decorrenza dei termini, e poi erano ricorsi in appello. Come riassumono i giudici amministrativi, la tesi dei titolari era che il Comune, per lo svolgimento del servizio farmaceutico, può costituire società di capitali solo con farmacisti dipendenti del comune stesso. In via subordinata, il ricorso allineava tre aspetti: il comune non può trasferire lintero complesso aziendale delle farmacie comunali; il bando, favorendo lacquisto delle quote da parte di società di grande distribuzione dei farmaci, crea un conflitto tra linteresse alla promozione dei propri prodotti e quello allimparziale distribuzione di tutti i farmaci; linterpretazione delle norme sulle farmaci comunali data dal Comune di Firenze dà luogo a un caso di illegittimita costituzionale, perch� il comune sarebbe libero di disporre delle proprie farmacie, mentre i farmacisti dipendenti comunali (che hanno un diritto di prelazione in caso di alienazione della farmacia) e quelli privati incontrano limiti nel trasferimento delle farmacie; liniziativa economica dei farmacisti privati sarebbe compressa a vantaggio di quella degli enti locali e questi ultimi avrebbero una posizione di mercato dominante e un vantaggio concorrenziale. Il secondo dei motivi addotti nel ricorso, lincompatibilità tra attività di distribuzione e possesso di farmacie, si salda alle polemiche seguite alla prima legge sulle liberalizzazioni.
Infatti, la sentenza 24 luglio 2003 n. 375della Corte costituzionale aveva costituzionalmente illegittimo larticolo 8, comma 1 lettera a, della legge 8 novembre 1991 n. 362 nella parte in cui non prevedeva che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Di conseguenza, la cessione dellAfam a società di distribuzione andava a configgere con la sentenza dei giudizi costituzionali. A questo rilievo, il comune aveva opposto che questo tipo di incompatibilità contrasterebbe con la normativa europea, argomento ripreso anche dai sostenitori della cosiddetta Legge Bersani. Il Consiglio di Stato ha respinto lappello dei titolari. In primo luogo perch� la Legge 498/1992 allarticolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre dispone che i comuni possano esercitare i servizi pubblici di loro competenza costituendo apposite società per azioni �anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d) della legge 2 aprile 1968 n. 475�, cioè alla norma cui si appellavano i ricorrenti. Manifestamente infondata, poi è la tesi
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