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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Lecita una Spa per gestire le comunali


Si è conclusa con la sentenza numero 637/2007 del Consiglio di Stato la vertenza che ha opposto Federfarma e Urtofar (Unione regionale Toscana dei farmacisti) al Comune di Firenze.

La vicenda, cominciata nel 2001, ha al centro: motivo della contesa la decisione del Comune di creare una spa, Farmacie Fiorentine Afam, per la gestione delle farmacie comunali. Società per azioni che, dopo due anni, è stata alienata all’80% mediante procedure di evidenza pubblica. La norma comunale prevedeva che alla gara sarebbero stati ammessi imprenditori individuali o societari o enti, attivi nel settore della distribuzione farmaceutica, con un patrimonio di almeno dieci miliardi di lire, e a società o enti operanti in settori diversi, con patrimonio di almeno quindici miliardi di lire. La gara se la aggiudicò la società Blufarma che, appunto, opera nella distribuzione.

Federfarma e Urtofar avevano opposto ricorso avanti al Tar della Toscana, che l’aveva giudicato irricevibile per decorrenza dei termini, e poi erano ricorsi in appello. Come riassumono i giudici amministrativi, la tesi dei titolari era “che il Comune, per lo svolgimento del servizio farmaceutico, può costituire società di capitali solo con farmacisti dipendenti del comune stesso”. In via subordinata, il ricorso allineava tre aspetti: il comune non può trasferire l’intero complesso aziendale delle farmacie comunali; il bando, favorendo l’acquisto delle quote da parte di società di grande distribuzione dei farmaci, crea un conflitto tra l’interesse alla promozione dei propri prodotti e quello all’imparziale distribuzione di tutti i farmaci; l’interpretazione delle norme sulle farmaci comunali data dal Comune di Firenze dà luogo a un caso di illegittimita costituzionale, perch� il comune sarebbe libero di disporre delle proprie farmacie, mentre i farmacisti dipendenti comunali (che hanno un diritto di prelazione in caso di alienazione della farmacia) e quelli privati incontrano limiti nel trasferimento delle farmacie; l’iniziativa economica dei farmacisti privati sarebbe compressa a vantaggio di quella degli enti locali e questi ultimi avrebbero una posizione di mercato dominante e un vantaggio concorrenziale. Il secondo dei motivi addotti nel ricorso, l’incompatibilità tra attività di distribuzione e possesso di farmacie, si salda alle polemiche seguite alla prima legge sulle liberalizzazioni.

Infatti, la sentenza 24 luglio 2003 n. 375della Corte costituzionale aveva costituzionalmente illegittimo l’articolo 8, comma 1 lettera “a”, della legge 8 novembre 1991 n. 362 nella parte in cui non prevedeva che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Di conseguenza, la cessione dell’Afam a società di distribuzione andava a configgere con la sentenza dei giudizi costituzionali. A questo rilievo, il comune aveva opposto che questo tipo di incompatibilità contrasterebbe con la normativa europea, argomento ripreso anche dai sostenitori della cosiddetta Legge Bersani. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dei titolari. In primo luogo perch� la Legge 498/1992 all’articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre dispone che i comuni possano esercitare i servizi pubblici di loro competenza costituendo apposite società per azioni �anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d) della legge 2 aprile 1968 n. 475�, cioè alla norma cui si appellavano i ricorrenti. Manifestamente infondata, poi è la tesi del confronto tra il “trasferimento di una farmacia privata da uno ad altro farmacista e le form

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