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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Il Ministero chiarifica i buoni cumulativi


Il Ministero della Salute con nota in data 22.2.2007 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al modello di buono-acquisto cumulativo approvato con DM 18.12.2006.

Questi in sintesi le precisazioni del Ministero di specifico interesse.

Copia di riscontro
Com’è noto il buono acquisto deve essere redatto in quattro copie e la quarta copia, costituisce il documento giustificativo del carico. Su tale copia i quantitativi effettivamente consegnati vanno annotati obbligatoriamente soltanto nel caso in cui l’evasione non sia corrispondente all’ordinativo. Quando la quantità consegnata corrisponde ai quantitativi richiesti non è invece necessario specificare il valore numerico delle quantità consegnate essendo sufficiente il riferimento al documento di trasporto o alla fattura. In ogni caso la quarta copia non deve necessariamente accompagnare fisicamente la spedizione, purch� sia recapitata all’acquirente nel più breve tempo possibile

Numero del buono-acquisto
Com’è noto i buoni-acquisto devono essere numerati al momento dell’emissione dell’ordine di fornitura. Il numero del buono-acquisto è identificato da un numero progressivo e dall’anno di riferimento che va indicato unicamente nell’apposito campo separato. Il numero di riferimento, definito dall’acquirente, caratterizza il buono-acquisto per tutto ciò che ad esso si riferisce, come le operazioni di registrazione nel registro di entrata e uscita sia dell’acquirente che del cedente, dove nel campo dedicato bisogna riportare il numero del documento giustificativo dell’entrata o dell’uscita.

Data di consegna
La data di consegna rappresenta quella in cui viene predisposta la merce da cedere e in cui si esegue lo scarico nel registro di entrata e uscita, anche se la merce viene consegnata nei giorni immediatamente successivi. Tale data è indicata dal cedente oltre che nell’apposito campo del buono-acquisto, anche nell’apposito campo del registro di entrata e uscita (ovviamente, la data che il farmacista acquirente dovrà riportare sul registro di entrata e uscita è invece la data di carico degli stupefacenti ossia quella in cui gli stessi sono effettivamente consegnati alla farmacia).

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