Politica e Sanità
30 Novembre 2011"L''Agenzia italiana del farmaco non ha alcun potere di determinare il prezzo di un farmaco d''importazione parallela quando lo stesso identico medicinale è già in distribuzione nel territorio nazionale''''. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha così annullato i provvedimenti dell''Aifa, datati settembre 2005, che autorizzavano l''importazione parallela dell''antinfiammatorio Voltaren da Spagna e Grecia, imponendo un prezzo massimo di vendita non superiore a quello del farmaco generico e inferiore a quello dello stesso medicinale già in vendita nel territorio italiano.
"L''importazione parallela - si legge nella sentenza 1944/2007 - è infatti ancora disciplinata dal decreto ministeriale 29 agosto 1997 che non reca alcuna disposizione in ordine alla determinazione del prezzo dei medicinali oggetto di importazione parallela". Il Tribunale amministrativo ha dunque accolto il ricorso della società Programmi Sanitari Integrati Srl, società italiana con sede a Milano specializzata nell''importazione parallela dei farmaci, contro l''Aifa, il ministero della Salute e nei confronti di Novartis Farma Italia. La società aveva infatti impugnato "gli atti autorizzativi all''importazione parallela dai due Paesi comunitari del farmaco Voltaren nella parte in cui viene imposto un prezzo massimo di vendita al pubblico ed ex factory inferiore a quello consentito al produttore e distributore nazionale". A giustificazione del proprio ricorso, la società milanese sosteneva che "nessuna norma consente, in sede di autorizzazione all''importazione parallela, di determinare il prezzo di farmaci già in commercio nello Stato.
L''Aifa, da parte sua, aveva risposto, a sostegno della legittimità del suo operato, che "si è data attuazione a una legge del 2003 che dispone, in caso di ammissioni di nuovi farmaci non comportanti vantaggi terapeutici, che il prezzo non deve essere superiore a quello più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nella fattispecie non superiore al prezzo del ''generico''". E aggiungeva che tale normativa non era in contrasto con il decreto ministeriale del ''97. Il Tar ha invece sentenziato che "tale norma riguarda espressamente nuovi farmaci e non farmaci già esistenti e in distribuzione nel territorio nazionale, per i quali appare oltre che giuridicamente anche praticamente assai difficile imporre un prezzo diversificato rispetto a quello già esistente, trattandosi appunto di farmaco identico". Il Tribunale amministrativo ha quindi annullato sia i provvedimenti dell''Agenzia del farmaco, sia le determinazioni degli uffici dirigenziali.
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