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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Sull’eredità interviene il TAR marchigiano


Com’è noto, a seguito delle modificazioni apportate all’art. 7 della legge 362/1991 dalla legge 248/2006 (legge “Bersani”), gli eredi, qualora non abbiano i titoli per diventare titolari o soci, devono trasferire la titolarità o la partecipazione in una società, acquisite a titolo di successione, nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.La nuova disciplina ha posto la questione dell’applicabilità, alle gestioni ereditarie già in essere alla data di entrata in vigore della suddetta legge 248/2006 (12 agosto 2006), delle precedenti disposizioni che consentivano agli eredi di gestire per tre anni la farmacia e in alcuni casi fino al trentesimo anno di età dell’avente causa o, se più favorevole, per dieci anni.Una recente giurisprudenza (TAR Marche, Sez. I, sentenza n. 12/2007) ha chiarito che le nuove norme introdotte dalla legge 248/2006 non hanno efficacia retroattiva e pertanto si applicano esclusivamente alle gestioni ereditarie iniziate dopo l’entrata in vigore della suddetta legge. Ciò in base all’argomentazione che le disposizioni introdotte dalla legge di conversione di un decreto-legge, per espressa previsione normativa (art. 15 legge 400/1988), hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa legge di conversione, vale a dire, nel caso di specie, dal 12 agosto 2006.Ne consegue che le disposizioni in materia di gestione ereditaria delle farmacie introdotte dalla legge 248/2006 non sono applicabili alle autorizzazioni rilasciate in data antecedente al 12 agosto 2006.

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