Politica e Sanità
30 Novembre 2011Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 2111/70, ha respinto il ricorso presentato da Federfarma e dallassociazione dei titolari della Toscana, URTOFAR, stabilendo che un comune può legittimamente decidere di trasformare l''azienda speciale per le farmacie comunali in società per azioni, e di alienare poi a terzi, non farmacisti, una quota minoritaria del capitale sociale. Le associazioni dei titolari erano ricorse contro la delibera del Consiglio comunale di Grosseto contenente la decisione di cedere, mediante procedura di evidenza pubblica, una parte minoritaria del pacchetto azionario (49%) della società Farmacie Comunali Riunite a imprenditori individuali o societari o enti, attivi nel settore della distribuzione farmaceutica. Nel ricorso si faceva presente che il comune, per lo svolgimento del servizio farmaceutico, può costituire società di capitali solo con farmacisti dipendenti del comune stesso.
Inoltre le farmacie comunali possono essere trasferite solo singolarmente, e non già in blocco, e il bando, favorendo l''acquisto delle quote da parte di società di grande distribuzione dei farmaci, crea un conflitto tra l''interesse alla promozione dei propri prodotti e quello all''imparziale distribuzione di tutti i farmaci. Più in generale, secondo i ricorrenti, le norme sulle farmacie comunali, ove fossero interpretate nel senso contestato, sarebbero costituzionalmente illegittime, perch� il comune sarebbe libero di disporre delle proprie farmacie, con la conseguenza che l''iniziativa economica dei farmacisti privati è compressa a vantaggio di quella degli enti locali, e questi ultimi hanno una posizione di mercato dominante e un vantaggio concorrenziale. L''eccezione di incostituzionalità è stata giudicata dal Consiglio di Stato manifestamente infondata, perch� pone a confronto due fatti che nulla hanno in comune, cioè il trasferimento di una farmacia privata da uno ad altro farmacista e le forme giuridiche con cui il comune esercita le farmacie di cui si e'', a norma di legge, riservata la titolarita''.
Per quanto riguarda le altre doglianze, i giudici di Palazzo Spada hanno risposto che il testo unico 18 agosto 2000 n.
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