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Politica e Sanità

30 Novembre 2011

Sciolto il primo nodo dell’ONAOSI


La Corte costituzionale accoglie le tesi del Tribunale di Parma: è illegittimo che la misura del contributo dovuto sia determinata dal CDA della Fondazione. Inevitabili gli effetti a cascata sui ricorsi presentati al TAR del Lazio e avanti i Giudici del lavoro

E’ giunta a una svolta importante la vicenda dell’ONAOSI, o per meglio dire la vicenda della contribuzione obbligatoria da parte di tutti gli appartenenti alla professioni sanitarie iscritti agli Albi. Infatti, la sentenza n. 190/2007 emanata il 5 giugno 2007 dalla Corte Costituzionale ha accolto i rilievi dell’ordinanza del 14 giugno 2006 dal Tribunale di Parma che prospettava l’incostituzionalità dell’articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Cioè la Legge finanziaria del 2003). Secondo il Giudice costituzionale, è illegittimo che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani venga stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. “Non v’è dubbio che ai contributi in esame” ha motivato la sentenza” siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato, sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall’articolo 23 Costituzione”. Dopodich� la Corte conclude che “Così individuata la portata della riserva di legge posta dall’art. 23 Costituzione, appare evidente che la disciplina legislativa sugli obblighi contributivi posti dalla norma denunciata, esaminata nel contesto dei dati normativi citati, non risponde ai requisiti indicati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale” e, quindi “Per tali ragioni, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale rimettente, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, è fondata”.

Secondo una circolare di Federfarma, “La sentenza in oggetto avrà indubbi riflessi nel giudizio pendente avanti il TAR del Lazio, nonch� nel contenzioso sollevato sul territorio dinanzi ai giudici del lavoro dai singoli farmacisti, che hanno fatto opposizione alle cartelle di pagamento loro notificate che, in tal modo, verranno dichiarate nulle”. Pertanto, si suggerisce ai farmacisti che avessero eventualmente ricevuto in questi giorni la cartella esattoriale di pagamento, di presentare ricorso al Giudice del lavoro competente per territorio entro i 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, evidenziando l’emanazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale nella quale è stata riconosciuta l’illegittimità della disposizione della Legge 289/2002.

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