Politica e Sanità
10 Febbraio 2012Innalzare il quorum a 3.500 abitanti per farmacia, con resto al 50% per la seconda sede e tenuto comunque conto della media europea. Tetto alle aperture in deroga del comma 3 (stazioni, aeroporti, centri commerciali eccetera) pari al 15% delle nuove aperture calcolate in ogni regione. Concorso straordinario per soli titoli con possibilità di associazione da riconoscere soltanto ai farmacisti di età inferiore ai 40 anni. E punteggi dei titolari di parafarmacia equiparati a quelli dei collaboratori. Sono alcune delle modifiche che la commissione Sanità del Senato (nella foto Palazzo Madama) chiede al Governo per dare luce verde alla legge di conversione del decreto sviluppo.
L’elenco dei ritocchi, contenuto nel parere licenziato l’altro ieri, si concentra su sette commi dell’articolo 11. Al primo, quello dedicato al quorum, la richiesta è quella di alzare il rapporto presidi-abitanti a 3.500, con resto al 50% (come vorrebbe Federfarma) «e comunque tenendo conto della media europea». Al comma 2, si chiedono almeno 180 giorni di tempo (anziché 120) per l’aggiornamento delle piante organiche e una riserva pari al 25% delle nuove sedi da destinare alla prelazione dei comuni (opzione invece esclusa dal decreto). In tema di concorsi, poi, per la Commissione andrebbe innanzitutto chiarito che dal provvedimento non sono esclusi solo «i concorsi per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale ma anche quelli per cui sono state già fissate le date delle prove». Inoltre, per velocizzare le procedure, il concorso straordinario andrebbe espletato «con la sola valutazione dei titoli e il limite di partecipazione a 60 anni».
Per quanto riguarda il comma 3, la richiesta è che le farmacie aperte in base alle deroghe indicate «avvenga nel rispetto del quorum di cui al comma 1» e «con il limite del 15 per cento da computarsi in ambito regionale sul totale della farmacie di nuova apertura».
Al comma 5 due proposte: limitare la partecipazione associata al concorso ai farmacisti di età inferiore ai 40 anni, «al fine di favorire l’accesso dei giovani», e «sostituire la previsione del punteggio» per i titolari di parafarmacia con un «esplicito rinvio a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del Dpcm 298/94». Che, tradotto, significa equiparazione ai collaboratori di farmacia.
Si chiude infine con la richiesta di soppressione di tre commi: il sesto (liberalizzazione orari) perché «la competenza in materia è esclusivamente regionale» e comunque sarebbe più sensato prevedere al massimo «la facoltà di maggiore apertura nella sola fascia diurna del servizio» (altra richiesta di provenienza Federfarma); l’undicesimo, riguardante il fondo di solidarietà, perché «inapplicabile dal punto di vista tributario»; infine il 12, riguardante i livelli minimi di personale delle farmacie, insostenibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 16 dicembre 1958 che ha dichiarato illegittimo «l’obbligo fissato per legge di assunzione di manodopera per contrasto con l’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica privata».
Perplessità sui commi 1 e 6 anche dalla commissione Affari costituzionali, secondo la quale gli interventi prospettati accentuerebbero la concorrenza a scapito della capillarità della rete.
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