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Politica e Sanità

24 Febbraio 2012

Dal Ministero, un regolamento per parafarmacie e Gdo


Nell’ambito della vendita extra-canale, sono diversi i requisiti richiesti agli esercizi che vendono solo farmaci di automedicazione da quelli richiesti a chi vende i farmaci non soggetti a prescrizione medica (compresi quelli di fascia c declassati). A prevederlo il decreto del ministero della Salute, approvato ieri dalla Conferenza Stato Regioni. In particolare gli esercizi che vendono solo farmaci di automedicazione sono tenuti a rendere evidente, all’esterno del locale, la tipologia di farmaci venduta, e «non è consentita l’aggiunta di alcuna dicitura che possa indurre il cliente a ritenere che nell’esercizio sono venduti medicinali diversi da quelli di automedicazione». In ogni caso a questa tipologia di farmaci va comunque garantita «l’accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati». Mentre per gli esercizi che vendono anche i farmaci che non appartengono all’automedicazione, l’obbligo è di organizzare la struttura in modo che tali medicinali non siano in alcun modo accessibili ai cittadini. Anche queste sedi devono segnalare all’esterno la tipologia di farmaci offerta. Gli altri requisiti richiesti sono condivisi dalle due tipologie di esercizi fuori canale: partecipazione al sistema di monitoraggio e della tracciabilità dei farmaci, obbligo per il farmacista, all’interno del programma di farmacovigilanza, di segnalare all’Aifa le sospette reazioni avverse di cui viene a conoscenza, adeguamento alle norme sulla conservazione dei farmaci, registrazione alla banca dati delle istituzioni con dichiarazione di inizio attività, striscia di cortesia. Il decreto fornisce ulteriori specifiche sulla possibilità di applicare sconti a tutte le tipologie di farmaci vendute: il requisito è che «siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti».

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