Politica e Sanità
27 Febbraio 2012I servizi analitici di prima istanza e di fisioterapia che le farmacie possono erogare grazie al decreto Fazio non arrecano danno economico agli altri operatori e non comportano rischi per i pazienti, perché a far da garante c’è il farmacista. E sono in sintonia con la campagna di liberalizzazioni che ha visto proprio le farmacie perdere l’esclusiva sui farmaci di fascia C. Ci sono anche motivazioni che non ti aspetteresti nelle due sentenze con cui il Tar Lazio ha respinto gli ultimi ricorsi contro i provvedimenti ministeriali sui nuovi servizi in farmacia. In particolare, il decreto sulle prestazioni analitiche di prima istanza era stato impugnato dal Collegio nazionale dei chimici, mentre quello sui fisioterapisti dalle associazioni che raggruppano laboratori e poliambulatori. Per quanto concerne quest’ultimo, i giudici amministrativi hanno osservato che il testo «non sposta alle farmacie competenze prima proprie in via esclusiva degli ambulatori», né introduce disparità tra le prime e i secondi, ai quali la legge sull’accreditamento impone requisiti organizzativi ben più complessi: la farmacia, scrive il Tar «svolge una funzione essenzialmente commerciale che non può considerarsi innovata e tale da richiedete il supporto di ulteriori e superiori titoli per il solo fatto che a detta attività si è aggiunto il compito, palesemente marginale oltre che volontario, di mettere a disposizione del paziente un fisioterapista» che interviene in base alla prescrizione del medico o del pediatra.
Anche a proposito del ricorso dei chimici sulle prestazioni analitiche di prima istanza i giudici osservano che «nessuna competenza esclusiva dei laboratori è stata a essi sottratta e affidata alle farmacie». Né si può parlare di pericoli per il paziente quando l’esame viene effettuato con l’assistenza di un infermiere, perché è il farmacista stesso a farsi garante dell’idoneità dei titoli posseduto dall’operatore «anche attraverso gli Ordini provinciali».
Le due sentenze seguono di alcuni giorni un’analoga decisione del Tar su un ricorso presentato dai laboratoristi, sempre contro il decreto sulle analisi di prima istanza (vedi F33 del 6 febbraio).
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