Politica e Sanità
29 Marzo 2012«Un'ordinanza scritta con grande perizia, come meglio non si sarebbe potuto, da parte di giudici che già in passato hanno evidenziato un orientamento liberista sulle regole del servizio». Quintino Lombardo, avvocato ed esperto di legislazione della farmacia, ha appena finito di leggere il provvedimento con cui il Tar della Lombardia si è rimesso alla Corte di giustizia europea per una valutazione sulle norme che in Italia vietano alle parafarmacie la dispensazione dei medicinali di fascia C.
Avvocato, che cosa pensa dell'ordinanza del Tribunale lombardo?
È evidente che i giudici hanno lavorato intensamente alla redazione del testo. Colpisce in particolare la critica che i giudici rivolgono al nostro quadro costituzionale nella parte in cui si bilanciano libertà d'impresa e tutela dell'interesse generale: il Tar parla di una scelta di "compromesso" che sembrerebbe non soddisfarlo, da cui il ricorso alla Corte europea. In sostanza, è come se il Tribunale dicesse: sappiamo che se dovessimo decidere in base alla Costituzione italiana, il ricorso delle parafarmacie andrebbe respinto; allora ci rivolgiamo all'Unione perché nei Trattati comunitari il bilanciamento tra libertà e tutele è meno compromissorio».
Ed effettivamente è così?
C'è ormai una giurisprudenza consolidata sugli indirizzi della Corte europea in materia di farmaco etico e non etico; per quanto concerne i primi, l'orientamento è quello di demandare le scelte di sostanza agli Stati nazionali.
Il Tar però dice che il legislatore italiano non ha mai individuato veramente una priorità di valori tra libertà d'impresa e tutela dell'interesse generale...
È una lettura un po' audace che non condivido. Secondo me la scala di valori nella Costituzione c'è eccome: laddove mercato e interesse generale sembrano in conflitto, nel dubbio deve sempre prevalere il secondo. Il diritto alla salute, in sostanza, non tollera compromessi.
Il Tar dice poi che tra farmacie e parafarmacie non ci sono differenze che giustifichino disparità di trattamento...
Anche su questo ho qualche perplessità. Si vedano per esempio gli obblighi relativi al magazzino, che gravano sulle farmacie ma non sugli esercizi di vicinato.
E che dice di quel passaggio che sostiene come l'attività del farmacista abbia un'indubbia connotazione commerciale?
Questo è un principio pacifico nella legislazione italiana. In questo paese il farmacista è una figura ibrida, in cui convivono attività d'impresa e pubblico servizio. E per il legislatore, il secondo prevale sempre sul primo quando entrano in conflitto, anche se ne scaturisce un danno per l'impresa farmacia. È il corrispettivo da pagare per i privilegi di cui gode.
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