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Politica e Sanità

03 Maggio 2012

Orari, per l’Avvocatura dello Stato illegittimi paletti delle Regioni


La liberalizzazione di orari e turni disposta dal decreto sviluppo non impone alle Regioni ulteriori interventi normativi. Inoltre, le farmacie che prolungano l’orario di apertura in base a quanto stabilisce il comma 8 non possono essere soggette a «poteri limitativi dell’amministrazione regionale», perché la legge statale è «espressione di potestà esclusiva in tema di garanzia della libera concorrenza». Sono alcuni dei passaggi più rilevanti del parere con cui l’Avvocatura generale dello stato ha risposto ai quesiti posti un mese fa dalla Regione Sicilia sui punti più ambigui dell’articolo 11. A partire, appunto, dalla liberalizzazione di orari e turni, per la quale l’assessorato alla Salute ipotizzava la necessità di adottare provvedimenti «di dettaglio».
Per l’Avvocatura, invece, non c’è alcun bisogno di ulteriori interventi da parte dei governi locali perché la ratio del decreto è palese: con il comma 8, in sostanza, le disposizioni regionali finiscono per dettare i criteri minimi del servizio e le farmacie sono libere di integrare gli orari obbligatori con aperture aggiuntive.
A prima vista il parere dell’Avvocatura sembra mettere fuori gioco quelle Regioni che sul comma 8 hanno emanato disposizioni di dettaglio che di fatto limitano la liberalizzazione degli orari. È il caso della Puglia, che qualche settimana fa aveva emanato una circolare nella quale si limitava la libertà di apertura alla fascia diurna (8.30-20.30) e al sabato, mentre restavano confermate le disposizioni regionali su festività e ferie. E da qualche giorno è anche il caso del Piemonte, dove una circolare del settore farmaceutico esclude dalle indicazioni del comma 8 il servizio notturno: le farmacie, in sostanza, possono aprire liberamente nella fascia compresa tra le 9 e le 19.30, con estensione fino alle 8 e alle 20.30 (che diventano 21.30 a Torino), ma al di fuori di tale fascia «l’eventuale apertura configura servizio di guardia notturna» e quindi resta in vigore la legge regionale. Spariscono invece la chiusura minima obbligatoria per ferie, quella festiva e anche il giorno infrasettimanale di riposo, ma i nuovi orari (comprese le eventuali aperture festive e nei giorni di riposo) dovranno essere mantenuti per almeno un anno e potranno essere aggiornati soltanto attraverso una richiesta scritta, da presentare secondo le modalità già previste dalle norme regionali.

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