Politica e Sanità
09 Maggio 2012Dubbi sulla sostenibilità economica delle nuove aperture, che potrebbero portare a una marginalità piuttosto limitata, soprattutto nei primi anni, e possibilità che ci siano presupposti per ricorsi nei confronti delle delibere comunali sull’individuazione delle zone per le nuove sedi. È questo quanto emerge dal convegno organizzato da Utifar a Cosmofarma per fare il punto sulle normative di riordino del settore farmaceutico. In particolare, per quanto riguarda i ricorsi, secondo quanto si legge nella nota riassuntiva, «talvolta sono stati i Consigli comunali e non le Giunte a deliberare. In altri casi, le sedi sono state individuate adottando criteri non perfettamente inerenti al presupposto di copertura delle zone maggiormente sprovviste di farmacie». In generale, ricorda l’Utifar, «i termini per proporre eventuale ricorso al Tar sono di 60 giorni, decorrenti dall''ultimo giorno di pubblicazione della delibera all''albo pretorio del comune. Di conseguenza, in assenza di impugnazione delle delibere comunali, le zone in cui sorgeranno le nuove farmacie sono quelle individuate in questa fase e non saranno più contestabili». L''eventuale ricorso al giudice amministrativo, continua la nota, «deve essere fondato su concrete illogicità della delibera e sulla dimostrazione che dalle illogiche collocazioni delle nuove sedi ne deriva un danno economico. Anche l''impugnabilità delle delibere è condizionata alla loro natura di atto definitivo e non di mera proposta alla regione come, erroneamente, alcuni comuni risulta che abbiano fatto. La legge ha infatti introdotto, con il trasferimento ai comuni del potere di individuare le zone in cui collocare le sedi istituende, un vero e proprio conflitto di interesse, soprattutto laddove i comuni sono titolari di farmacie, capace di determinare profili di potenziale illegittimità costituzionale della legge stessa». Secondo l’Utifar comunque «in alcune regioni vi sono comuni che non hanno ancora deliberato».
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