Politica e Sanità
15 Maggio 2012Una sentenza preoccupante. Che rischia di introdurre una pericolosa scissione nel servizio di distribuzione del farmaco. È il commento che arriva dagli esperti alla lettura dell’ordinanza con cui la settimana scorsa il Tar della Calabria ha rivolto alla Corte costituzionale un quesito di legittimità sulle norme che vietano alle parafarmacie la vendita dei medicinali con ricetta.
Come si ricorderà, è lo stesso tema già sul quale di recente già il Tar Lombardia si era rimesso alla Corte di giustizia europea per una questione pregiudiziale, provocando qualche “mal di pancia” tra i titolari di farmacia. E a chiamare in causa i giudici amministrativi calabresi, come già i lombardi, è il ricorso presentato da una farmacista di parafarmacia contro il provvedimento con cui nel 2010 Ministero e Asl avevano respinto la sua richiesta di autorizzazione alla vendita dei farmaci di fascia C. Qui però finiscono le analogie. Perché le considerazioni con cui il Tar di Reggio Calabria rimanda tutto alla Corte costituzionale sono ancora più radicali. Secondo il Tribunale, infatti, «la compressione dell’esercizio dell’attività economica delle parafarmacie e un regime differente rispetto a quello delle farmacie tradizionali non si giustificano sotto il profilo della tutela della salute», l’unico che giustificherebbe una limitazione alla libertà d’iniziativa economica. E «se il legislatore ha ritenuto che i farmacisti delle parafarmacie possono vendere i farmaci che non necessitano di ricetta medica» e quindi impongono al professionista un livello di responsabilità superiore perché manca la supervisione del medico, «non si vedono le ragioni per cui gli stessi soggetti non possano vendere i farmaci di fascia C, la cui utilizzabilità da parte di uno specifico cliente dipende non da un’esclusiva valutazione del farmacista ma da un controllo “a monte” affidato alla prescrizione».
«Le considerazioni del Tar Calabria» conferma Antonella Anselmo, avvocato ed esperta di legislazione della farmacia «sono preoccupanti perché rischiano di divaricare l’assistenza farmaceutica: da una parte i farmaci di fascia A soggetti a controllo perché inerenti la spesa pubblica, dall’altra quelli a pagamento per i quali valgono solo le leggi di mercato. Se il legislatore ha rivendicato il controllo della distribuzione del farmaco per ragioni di interesse generale, invece, non è per mere ragioni di spesa ma per assicurare la tutela della salute. La stessa Corte costituzionale, in una sentenza del 2009, ricordava i rischi di uso improprio del farmaco che si corrono quando la distribuzione viene lasciata soltanto alle logiche del mercato e del lucro. È su questi principi che si imperniano il monopolio delle farmacie e la pianificazione della loro attività attraverso criteri demografici e topografici. Vedremo che cosa diranno ora i giudici costituzionali, certo la questione è aperta».
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