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Politica e Sanità

16 Gennaio 2013

Concorso, Iusfarma: aspetti problematici della partecipazione associata


Non mancano le questioni alle quali il ministero deve ancora dare una risposta in tema di concorso straordinario. Una rilevante, già portata all’attenzione da Agifar Salerno in un recente articolo su Farmacista33, è quella relativa alla partecipazione associata. Un passaggio ministeriale sottolinea, infatti, che “la società costituita tra i vincitori associati rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, resta congiuntamente in capo ai soci”. Con il rischio di una forte penalizzazione per gli associati perché per dieci anni il socio della farmacia vinta a concorso non potrà acquisire neanche l’1% di un’altra farmacia. Torna sulla questione, confermando la versione dei giovani farmacisti campani, un articolo pubblicato su Iusfarma.it  firmato dall’avvocato Quintino Lombardo. L’avvocato, infatti, evidenzia come «non condivisibile la tesi della dissociazione tra “titolarità” della sede farmaceutica, cioè del diritto-dovere di esercizio della farmacia nell’ambito territoriale assegnato, che resterebbe in capo individualmente e congiuntamente alle persone fisiche e la costituenda società, che rileverebbe “unicamente ai fini della gestione”. Saremmo di fronte, infatti» continua Lombardo «a un caso di dissociazione tra titolarità e gestione della farmacia non espressamente previsto da alcuna norma di legge mentre, com’è noto, nell’ordinamento settoriale farmaceutico vige esattamente il principio opposto; e, prima ancora, a un modello di esercizio della farmacia poco intellegibile e del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico. Il vero è che due o più soggetti che esercitano l’impresa in comune (e la farmacia è anche impresa) costituiscono una società e in capo a quest’ultima sono posti (anche) i titoli legittimanti all’esercizio dell’impresa» Un’argomentazione, quella del ministero «largamente discutibile» che renderebbe precluso al farmacista vincitore in gestione associata «la partecipazione in altre società di titolari di farmacia» per «tutti i dieci anni di partecipazione obbligatoria». Vincoli non da poco, conclude l’avvocato Lombardo, da tenere prudenzialmente presenti per chi partecipa in forma associata.

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