Politica e Sanità
05 Febbraio 2013Sciolti i dubbi tecnici sul metodo per l’applicazione della maggiorazione del punteggio e dell’”estrazione” del periodo di attività valutabile. Lo ha fatto sapere Maurizio Cini vicepresidente dell’Utifar in una nota in cui si sottolinea che il chiarimento è emerso da un confronto tra ministero della Salute e responsabili regionali. Il primo cavillo chiarito riguarda una norma, spiega Cini, mai modificata, secondo la quale il farmacista che ha esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali ha diritto ad un incremento del punteggio del 40% “fino ad un massimo di punti 6,50”. «Rimaneva il dubbio» sostiene l’esperto «se tale massimo fosse da applicare in valore assoluto ovvero fosse da intendere come massimo “totale” attribuibile da parte di ognuno dei cinque commissari». Il chiarimento ha reso le Regioni concordi sull’applicazione del punteggio in valore assoluto. Il secondo dubbio riguarda la modalità con la quale viene “estratto” il periodo di attività professionale valutabile, risolto dalla scelta, da parte della maggior parte delle commissioni, del periodo più favorevole al candidato tra i titoli presentati, prescindendo dalla sequenza cronologica. In questo modo, sottolinea Cini, non saranno «penalizzate in modo arbitrario le posizioni di coloro che hanno iniziato la propria attività in un ruolo meno valutato per passare poi, nel secondo decennio, a uno più valutato». La normativa, infatti, distinguendo un punteggio per “primi dieci anni” e per i “secondi dieci anni” «ha indotto» afferma Cini «in passato, qualche commissione a valutarli secondo una logica cronologica e cioè partendo dalla posizione ricoperta all’inizio della carriera per poi attribuire il punteggio del secondo decennio agli anni temporalmente successivi al primo».
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