Politica e Sanità
21 Maggio 2013Molti lo avevano previsto: l’art. 11 del cosiddetto “Cresci Italia”, ossia il D.l. n. 1/12 convertito nella legge n. 27/12, sarà fonte enorme di contenzioso. Per quanto solo una parte dei pronunciamenti emerga, è legittimo ritenere che le sentenze di primo grado (Tar) siano già molte decine mentre per quelle di secondo grado (Consiglio di Stato) bisognerà attendere ancora.
I motivi di ricorso, che in larga parte sono stati accolti, sono principalmente i seguenti:
1) Incongruità nella scelta delle zone da assegnare ai vincitori del concorso straordinario;
2) Mancanza di un’istruttoria atta a motivare in dettaglio la scelta delle zone comunali individuate;
3) La pianta organica, ultima approvata, mantiene la propria efficacia in tutti i casi in cui deve essere autorizzato il trasferimento dei locali;
4) La competenza in materia di individuazione delle zone in cui debbono venire istituite le nuove sedi è del Consiglio comunale e non della Giunta.
Quest’ultimo principio, già sostenuto dal Tar Lazio, sezione di Latina, è stato recentemente condiviso anche dal Tar Friuli Venezia Giulia che il 13 maggio ha accolto il ricorso di un titolare di farmacia di Udine che si è visto individuare, come sede di nuova istituzione, una zona per la quale aveva già presentato domanda di trasferimento. Quello che qui importa sostenere però è che la competenza spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta in quanto non si tratta più di fornire alla regione un parere, peraltro mai stato vincolante, in occasione della revisione della pianta organica, bensì, essendo la funzione programmatoria ora del comune, di pianificare e programmare la dislocazione delle farmacie sul territorio comunale. Tale competenza deriva direttamente dal testo unico sugli enti locali (art. 42 decreto legislativo 267/2000); competenza che appare ancor più evidente laddove il comune deve procedere alla scelta, discrezionale, di usufruire o meno della facoltà di istituire una ulteriore sede quando la popolazione eccede, per oltre il 50%, rispetto ai multipli di 3300 abitanti. Ebbene, nella maggior parte dei comuni italiani l’individuazione delle zone in cui aprire le nuove sedi è stata approvata con delibere della Giunta comunale, privando quindi le forze di minoranza di intervenire nel merito. C’è ora da chiedersi come potrà avvenire l’assegnazione delle sedi in seguito al concorso straordinario, in tutti i casi in cui è stato impugnato anche il bando regionale come atto conseguente le delibere delle giunte comunali. Da rilevare infine che il Tar Lombardia aveva anch’esso affrontato recentemente tale problematica decidendo l’8 maggio scorso in maniera diametralmente opposta, basandosi però erroneamente su di un principio giurisprudenziale riferito al precedente regime imperniato sulle piante organiche di competenza delle regioni. Il pessimismo sull’effettiva apertura delle nuove farmacie è pertanto più che fondato.
Prof. Maurizio Cini
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