Politica e Sanità
31 Maggio 2013La possibilità di trasferirsi al di fuori del proprio perimetro, purché nelle immediate adiacenze, esisteva già prima del recente provvedimento della legge finanziaria campana. Lo precisa Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, rispondendo all’articolo pubblicato su Farmacista33 a firma di Carlo Ranaudo. Nessuna necessità di farsi perdonare per il ritardo nel bando di concorso da parte della Regione Campania, perciò secondo Santagada. Di seguito il suo intervento nel dettaglio
“Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 24 del 7 Maggio 2013 è stata pubblicata la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, che all’art. 33 prevede chiarimenti in ordine alla possibilità di trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione. In particolare, chiarisce che l’attuale norma regionale modifica nuovamente in parte l’art. 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie). Infatti, la richiamata L.R. 13/1985 era stata già parzialmente modificata dalla L.r n.10 del 27 giugno 2011, prevedendo all’art. 2 comma 1 quanto testualmente segue:
L’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie) è così modificato:
A) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta Regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purchè nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione”.
Oggi il nuovo dettato normativo regionale 5/2013 all’art. 33 riporta invece quanto segue:
33. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), le parole: “ del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “oppure a una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)”.
Alla luce di quanto sopra chiarito, dissento su una parte dell’articolo da voi pubblicato ed in particolare nell’affermazione….omissis….. “La regione Campania approva il bando per l’apertura di 209 farmacie e con la pubblicazione nei prossimi giorni dei bandi mancanti di Basilicata e Campania finalmente si chiuderà la prima fase di questo tormentato iter concorsuale. Ma la Regione Campania forse per farsi perdonare per l’ingiustificato e colpevole ritardo il giorno 6 maggio (art 1 legge 5/2013) ha riaperto il grande e sempre attuale capitolo della pianta organica. Le farmacie si possono trasferire anche al di fuori della zona delimitata dalla pianta organica fino a un massimo di 200 metri. Dunque la pianta organica esiste ancora o non esiste più?”
Prima di questa ulteriore modifica già esisteva la possibilità di trasferirsi al di fuori del proprio perimetro, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi e purchè nelle immediate adiacenze”.
Prof. Vincenzo Santagada
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