Politica e Sanità
03 Giugno 2013Sono ormai numerose le sentenze che i vari Tribunali Amministrativi Regionali hanno pronunciato sui ricorsi presentati, avverso le delibere comunali con le quali sono state individuate le nuove sedi in base al quorum di 3300 abitanti. Sintetizzando al massimo gli aspetti sui quali il Giudice amministrativo si è espresso, si può dire che i punti deboli della legge (art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella legge n. 27/2012) vanno dalla presunta irrazionalità nella scelta delle zone per le nuove aperture come conseguenza della carente istruttoria e, quindi, della mancanza di adeguata motivazione. Aspetti che permettono di affermare l’esistenza di uno dei vizi più tipici dell’atto amministrativo e cioè l’eccesso di potere. Un altro aspetto, molto spesso sollevato nei ricorsi, riguarda la competenza dell’organo comunale che, equivocando sulla portata stessa del ruolo che la legge affida ai comuni, è stato individuato nella giunta piuttosto che nel consiglio comunale, nonostante sia drasticamente mutata la responsabilità dei comuni che passa dalla mera funzione consultiva a quella della programmazione territoriale del servizio pubblico svolto dalle farmacie. Perché, sia chiaro, che prima delle liberalizzazioni, il potere di revisione della pianta organica era in capo alle regioni e non ai comuni. Il fatto che riveste maggior rilievo in questa materia è però non una sentenza ma l’ordinanza del 17 maggio scorso con la quale il TAR del Veneto ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da un farmacista veneto in relazione agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, di parti degli artt. 2 e 11 della legge, nota anche come “Cresci Italia”. La questione di legittimità costituzionale ruota intorno al ruolo che il comune ha assunto con la novella legislativa. Essendo così mutata la competenza, il comune si trova ora nella imbarazzante posizione di programmatore delle nuove sedi sul territorio e, contemporaneamente, titolare e gestore (anche indiretto) di farmacie. L’ipotizzata violazione dell’art. 41 della Costituzione riguarda la libertà dell’iniziativa economica, messa in discussione dal potere del comune di individuare le zone di territorio da assegnare all’iniziativa privata, potendo contemporaneamente individuare le zone da autoassegnarsi in occasione delle future revisioni della programmazione delle farmacie nel territorio comunale. Per l’art. 97 la questione sta nelle mancate condizioni, del buon andamento e l’imparzialità che deve ispirare l’attività della pubblica amministrazione, in presenza del già denunciato conflitto di interessi introdotto. Infine la violazione dell’art. 118, in quanto l’abolizione della competenza regionale (sussidiarietà verticale) nel disciplinare la distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, lede tale principio, mettendo così il comune nelle condizioni di essere programmatore e fruitore economico, al tempo stesso, della pianificazione del servizio farmaceutico. Ora si dovrà attendere il verdetto della Corte costituzionale che, in una materia tanto legata all’orientamento socio-politico dello Stato, non potrà non tenerne conto. In caso di riconoscimento dell’incostituzionalità, tutto l’impianto su cui si basa il “Cresci Italia” per le farmacie, verrebbe a cadere, concorso straordinario compreso.
Maurizio Cini
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