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Politica e Sanità

11 Giugno 2013

Cannabis, per dispensazione serve ricetta non ripetibile


I medicinali di origine vegetale a base di Cannabis sono iscritti nella Tabella II, sezione B, di cui al Dpr 309/90, pertanto per la loro dispensazione è richiesta almeno una ricetta non ripetibile. A tornare sul tema dei regimi di dispensazione di questi preparati, è la Società italiana farmacisti preparatori, dopo che l’Aifa ha autorizzato un medicinale di origine industriale (Sativex) per gli adulti con sclerosi multipla. All’atto della spedizione il farmacista deve apporre sulla ricetta data, prezzo e timbro, e deve consegnare il medicinale a persona maggiore di anni 18 e non inferma di mente; inoltre il farmacista è tenuto a registrare e conservare l’originale della ricetta per 2 anni insieme al Registro entrata-uscita degli stupefacenti a far data dall’ultima trascrizione. In base alla categoria terapeutica e/o all’indicazione d’uso si possono ipotizzare tre casi in cui sono prescritte le infiorescenze di Cannabis:
1. per il trattamento del dolore neuropatico nella sclerosi multipla, in analogia al medicinale di origine industriale Sativex, dispensabile mediante ricetta medica limitativa, da rinnovare volta per volta (Rnrl), redatta da centri ospedalieri o da specialisti in neurologia regime esteso anche ai preparati magistrali a base degli stessi principi attivi;
2. come antiemetico in terapia antiblastica o come stimolante dell’appetito in terapia anti Hiv, la ricetta non è limitativa e di conseguenza può essere prescritta da qualunque medico;
3. nella terapia del dolore o altro, laddove vi sia letteratura scientifica a supporto, ma non esista un medicinale di origine industriale registrato in Europa, la ricetta deve essere redatta conformemente all’art. 5 della L. 94/98, cioè il medico è tenuto ad acquisire dal paziente il consenso informato al trattamento riportando sulla ricetta il codice alfa-numerico, anzichè il nome e cognome dello stesso, e le motivazioni particolari per cui ricorre alla prescrizione; in questa eventualità il farmacista deve entro la fine del mese inviare copia della ricetta alla Asl di appartenenza. Si ricorda che alla presentazione della ricetta il farmacista non è tenuto a conoscere quale sia l’indicazione terapeutica - ove il medico non la espliciti - e che si affiderà  alle modalità prescrittive adottate dal medico per ricondurre la ricetta ad uno dei tre casi sopra riportati.

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