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Politica e Sanità

25 Giugno 2013

Sostituibilità farmaci, medici perplessi ma la legge parla chiaro


La questione della possibilità per il farmacista di operare sostituzione rispetto a una prescrizione di un farmaco ritorna periodicamente d’attualità. Da ultimo un recente sondaggio ha evidenziato come il 91% dei medici intervistati rifiuti categoricamente che ciò possa avvenire. Il vicepresidente di Utifar Maurizio Cini affronta la questione sotto il profilo legislativo sottolineando come la legge parli chiaro e non si presti a interpretazioni di comodo rispetto a quali sono le azioni concesse al farmacista.

«Una recente indagine sulla sostituibilità dei medicinali con il farmaco generico dimostra come presso la classe medica, e in particolare presso i medici di medicina generale, esista una vera e propria giungla di convinzioni e di atteggiamenti a fronte di un testo normativo che, invece, non dovrebbe consentire interpretazioni di comodo.
Da molti anni la problematica viene ripresa dalle leggi a contenuto economico ma, con il D.l. 95/12 come convertito nella legge 135/12 noto anche come “spending review”, ogni dubbio (o quasi) doveva essere superato. Il testo dell’art. 15, comma 11-bis, è stato poi sostituito dal D.L. 179/12 e convertito nella legge 221/12. Tale testo è stato inoltre commentato dalle linee guida del 25 febbraio 2013 pubblicate sul sito del progetto Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il testo di legge recita testualmente:
”Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all''articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente". 

Qual é però l’unico dubbio rimasto? È quello legato all’esistenza di una patologia cronica in cura prima dell’entrata in vigore della legge (15 agosto 2012), per la quale il farmacista non è in grado di potere conoscere l’inizio della terapia non potendo così verificare se la prescrizione dello specifico medicinale senza motivazione sia legittima o no. La problematica però si limita a tali situazioni, peraltro destinate a estinguersi col tempo. Non si potrà mai sostenere però che un antibiotico attiene a una patologia cronica perché, sia chiaro, che il farmaco al quale si fa riferimento è quello che cura la patologia cronica, mentre l’eventuale insorgenza di un episodio acuto, seppur legato alla cronicità del trattamento, nulla ha a che vedere con lo spirito della legge. Agli antibiotici si possono poi aggiungere tanti altri principi attivi destinati a fatti acuti e che il farmacista è in grado di individuare agilmente. Costava poco al legislatore aggiungere l’obbligo di certificare in ricetta che la terapia cronica era iniziata in periodo antecedente la nuova disposizione, ad esempio facendo apporre con un timbro la dicitura firmata: “trattamento per patologia cronica iniziato antecedentemente il 15.08.2012” o altro similare.
Affrontata la problematica dei cronici rimane quella sul significato della “sintetica motivazione” che deve corredare la prescrizione di uno specifico medicinale. Qui i medici si sono arrampicati sulle formule più bizzarre quali “V.P.” (volontà del paziente) o “R.C.” (ragioni cliniche) che farebbero solo sorridere se non passassero indenni al vaglio delle Aziende sanitarie. Basterebbe infatti leggere l’interpretazione, per quanto ovvia, contenuta nelle linee guida: “Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente”.

Potranno quindi essere accettate, ma ovviamente da verificare, motivazioni riguardanti la natura degli eccipienti in relazione ad eventuali intolleranze del paziente (lattosio, glutine ecc.) o altre sempre di ordine tecnologico verso le quali il paziente manifesti delle credibili incompatibilità.
E non si tiri fuori la leggenda della privacy dal momento che la ricetta passa attraverso mani professionali e comunque di soggetti tenuti alla riservatezza anche da prima che la legge la disciplinasse nelle forme attuali, situazioni delle quali il legislatore ha tenuto conto.

Maurizio Cini
Vicepresidente Utifar

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