Politica e Sanità
26 Luglio 2013Anticipare farmaci in regime Ssn a pazienti che non presentano la ricetta, è una pratica illegittima e sanzionabile e non un atteggiamento insensibile da parte del farmacista, come spesso, invece è percepito da parte dei cittadini. A ricordarlo è un comunicato di Federfarma Verona, che sottolinea come la questione si acutizzi d’estate, quando aumentano le richieste pressanti di farmaci da pazienti che per varie ragioni non hanno la ricetta rossa ma promettono di consegnarla in un secondo momento. «È una pratica illecita» scrive Marco Bacchini presidente dell’associazione dei titolari di Verona «che espone il farmacista a rischi enormi, ma la cittadinanza la interpreta come una mancanza di professionalità o peggio ancora secondo il mio punto di vista, di poca disponibilità nei confronti dell’utenza». In caso di ispezioni si rischia fino alla chiusura della farmacia e avvio di esposto alla Procura della Repubblica. Federfarma ricorda che, però, ci sono casi eccezionali regolamentati da un decreto ministeriale (31-3-2008, consegna eccezionale di farmaci) in cui il farmacista è autorizzato a consegnare il farmaco in assenza di ricetta, ma con costo a totale carico del paziente e compilando e conservando un apposito modulo di anticipazione che deve essere poi firmato dal paziente e in determinate circostanze. Si tratta, infatti, di pazienti con patologie croniche, o che non possono interrompere la terapia, o che devono proseguirla dopo dimissione ospedaliera. In ogni, sono richiesti alcuni vincoli stabiliti dalla norma, che possano giustificare concretamente la richiesta di dispensazione del farmaco. «In tutti questi casi il farmacista» Bacchini può consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla possibilità di contatto del paziente con il medico». E aggiunge: «per nessuna ragione è possibile utilizzare questa norma per dispensare Medicinali stupefacenti o medicinali vendibili solo su prescrizione di centri ospedalieri e di Specialisti».
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