Politica e Sanità
09 Ottobre 2013Il ricorso al Tar presentato da Sifap (Società italiana farmacisti preparatori) avverso il DM 24.01.2000 relativamente alla parte in cui “è fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti...sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle” è stato accolto. La sentenza n. 08523, depositata il 1 ottobre 2013 è di particolare importanza – sottolinea la Sifap in un comunicato - perché stabilisce il principio da sempre sostenuto da Sifap che il divieto di impiegare un determinato principio attivo in preparati allestiti in farmacia non può essere generico nè esteso per analogia, ma deve essere espresso con specifico riferimento al nome del principio attivo oggetto del divieto stesso. Il Collegio giudicante del Tar del Lazio Sezione Prima Bis, che a suo tempo accolse il ricorso di Sifap emanando la sospensiva del provvedimento, lo ha dichiarato illegittimo con conseguente annullamento. Si rammenta, specifica, la Sifap nel comunicato, che la prescrizione magistrale di principi attivi per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate deve sottostare alla L. n. 94/98 Legge Di Bella che impone al medico - dopo aver ottenuto il consenso del paziente al trattamento - di riportare sulla ricetta le esigenze particolari che motivano la ricetta e il riferimento numerico o alfanumerico che consenta, su richiesta dell’Autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente e conseguentemente al farmacista di inviare, mensilmente alla propria Asl, copia o originale della ricetta spedita.
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