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Politica e Sanità

11 Ottobre 2013

Sifap soddisfatta: le sostanze vietate vanno specificate


La Società italiana farmacisti preparatori è soddisfatta perché il Tar Lazio ha accolto in via definitiva il suo ricorso, presentato verso una parte del testo del Decreto ministeriale del 24 gennaio 2000, giudicando illegittimo il divieto aspecifico rivolto verso l’uso di generiche sostanze a effetto anoressizzante. Per ricostruire brevemente, il DM 24.01.2000 stabiliva “È fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione) e propilexedrina e comunque tutte le altre sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle”. La Sifap a suo tempo fece ricorso al Tar Lazio in merito all’ultima parte di testo che esprimeva un divieto aspecifico relativo a “tutte le altre sostanze che… abbiano lo scopo di ottenere un effetto…” ottenendo una sospensiva che ha validità legale di 10 anni, allo scadere dei quali la Sifap ha rinnovato la “sussistenza” d’interesse alla trattazione del ricorso, annullando l’estinzione processuale, e ottenendo infine l’accoglimento definitivo del ricorso stesso con la sentenza del 1 ottobre scorso. Operativamente per i farmacisti preparatori tutto resta come prima: i principi attivi anoressizzanti elencati nel decreto ministeriale, e nei provvedimenti intervenuti negli anni successivi, rimangono vietati. «Però insieme al ricorso » sottolinea la Sifap «è stato accolto un principio molto importante» laddove il Collegio giudicante del Tar del Lazio Sezione Prima Bis ha dichiarato illegittimo con conseguente annullamento, il testo oggetto del ricorso «cioè che il divieto di impiegare un determinato principio attivo in preparati allestiti in farmacia non può essere generico nè esteso per analogia, ma deve essere espresso con specifico riferimento al nome del principio attivo oggetto del divieto stesso». Solo in questo modo è possibile per il farmacista - che riceve una ricetta medica con un elenco di sostanze da preparare - sapere se le stesse possono essere utilizzate oppure no, senza dover interpretare le possibili intenzioni terapeutiche del medico prescrittore.

Elisabetta Lucchesini

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