Politica e Sanità
18 Ottobre 2013Il regolamento europeo, entrato in vigore l’11 luglio scorso, sostituisce le precedenti procedure previste dalla legge 713/86 di attuazione della Direttiva 768/76/Cee e prevede l’obbligo della notifica europea per chi produce cosmetici. Tuttavia, precisa Maurizio Cini (foto) vicepresidente Utifar, in una nota inviata a Farmacista33, ciò significa che «il regolamento ha abrogato la direttiva, ma non certo la legge 713/86, almeno nelle parti di competenza degli stati membri, come le sanzioni».
«Sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2013 compare un comunicato del Ministero della salute dal titolo: Nuova procedura di notifica dei prodotti cosmetici. Nel comunicato si afferma che risulta inutile e privo di efficacia l’invio al Ministero della salute delle notifiche dei prodotti cosmetici ai sensi dell’art. 10 della legge 713/86, essendo ora vigente il regolamento europeo 1223/2009. Il comunicato afferma pure che la legge 713/86 risulta infatti “abrogata” per effetto dell’entrata in vigore del regolamento.
Come è noto l’11 luglio scorso è entrato in vigore, in tutte le sue parti, il Regolamento Ce 1223/2009 che introduce, principalmente, l’obbligo della notifica europea per chi produce cosmetici in luogo delle precedenti procedure previste dalla legge 713/86 di attuazione della Direttiva 768/76/Cee.
Il regolamento ha pertanto abrogato la direttiva, ma non certo la legge 713/86 (come erroneamente è detto nel comunicato), almeno nelle parti di competenza degli stati membri, come le sanzioni. La legge potrà peraltro considerarsi disapplicata in tutte le parti in cui dà attuazione alla direttiva ora abrogata, ma non in quelle che il legislatore volle introdurre in quanto non in contrasto con il contenuto della normativa comunitaria o di competenza nazionale.
Giova allora ricordare che, a differenza delle direttive, che debbono essere recepite con atto normativo dei paesi membri dell’Unione europea, i regolamenti divengono immediatamente vigenti con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (Guue) e pertanto, in assenza di un intervento del legislatore italiano, l’entrata in vigore del regolamento ha, di fatto, reso prive di efficacia solo le norme della legge 713 che attuavano la direttiva ora abrogata.
È appena il caso di sottolineare che, allo stato attuale, la produzione di cosmetici in violazione delle norme del regolamento 1223/2009 risulta priva di sanzioni, sia penali che amministrative, non essendo di competenza comunitaria la materia sanzionatoria mentre le pene stabilite dalla legge 713/86 risultano difficilmente applicabili alle disposizioni contenute nel regolamento.
Appare allora inderogabile un intervento urgente del legislatore che, abrogando le residue norme di cui alla legge 713/86, adotti le norme sanzionatorie in caso di violazioni al regolamento, come la mancata notifica alla Commissione europea prima della commercializzazione del prodotto.
Sull’argomento ero intervenuto con un articolo pubblicato sul n. 3/2013 di Nuovo Collegamento per allertare anche le tante farmacie italiane che, a seguito di comunicazione al Ministero e alla regione, avevano iniziato la produzione di cosmetici. Ora tale produzione può senz’altro proseguire solo dopo avere trasmesso la notifica tramite il Cpnp (Cosmetic products notification portal) seguendo le istruzioni contenute in un apposito manuale».
Maurizio Cini
vicepresidente Utifar
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