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Politica e Sanità

21 Febbraio 2014

Tar Puglia annulla delibera regionale che obbliga prescrizione generici


Secondo il Tar di Bari i medici non possono essere obbligati a prescrivere farmaci equivalenti come stabilito da una delibera della Giunta regionale (n. 1581 del 31 luglio 2012). Questa la risposta dei giudici amministrativi al ricorso di cinque aziende specializzate in farmaci per cardiopatici, in particolare degli antagonisti del sistema renina angiotensina, sulla cui appropriatezza prescrittiva era intervenuta la Regione al fine di ottenere un risparmio per il servizio sanitario regionale pari al 30% sui costi dei farmaci. Il Tar ha ricordato che secondo tale delibera, «tutti i medici, di medicina generale, pediatri, specialisti convenzionati o ospedalieri di strutture pubbliche o private convenzionate, che intendano prescrivere un farmaco attivo sul sistema renina-angiotensina, debbano prescrivere una molecola scelta nel rispettivo gruppo dei farmaci a brevetto scaduto, potendo derogare a tale obbligo solo predisponendo una apposita scheda nella quale motivare la scelta terapeutica». Secondo i giudici questo si traduce in un impedimento della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere, in contrapposizione con quanto contenuto nelle recenti normative nazionali ed europee in materia. E concludono: «Posto che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato-Regioni, la individuazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso, non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione».

Simona Zazzetta

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