Politica e Sanità
14 Marzo 2014Fallimenti, problemi di insolvenza, strumenti per uscire dalla crisi. Farmacista33 ha incontrato un pool di commercialisti esperti di gestione della farmacia e di ristrutturazione aziendale (Alessandro Picinini, Fabio Furlotti, Marco Del Bue, dottori commercialisti in Parma, e Dino Marcolungo, Fulvio Nuvoloni, dottori commercialisti in Verona) per cercare di capire le cause e i segnali che possono portare la farmacia a una situazione di crisi, e che cosa succeda al farmacista che incorre nel fallimento.
In un momento in cui sono in aumento le crisi aziendali e i fallimenti, è utile capire le conseguenze di questa situazione sui titolari, dal momento che la farmacia ha importanti differenze rispetto ad altre piccole medie imprese. In che forma può essere gestita la farmacia privata e quali rischi corre dal punto di vista patrimoniale il farmacista titolare o socio in caso di dissesto finanziario?
L’articolo 7, comma 1, della legge 362/1991 dispone che “la titolarità dell''esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”.
Vista la natura commerciale dell’attività, la gestione delle farmacie può essere attuata mediante società lucrative di persone: si tratta di società in nome collettivo (Snc) oppure società in accomandita semplice (Sas).
I titolari individuali e i soci (anche accomandanti) delle menzionate società debbono essere tutti farmacisti iscritti all’Albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall’articolo 12 della Legge 475 del 2 aprile 1968.
Le società di capitali (Srl e Spa) invece non possono essere titolari di farmacie private.
Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, i titolari individuali rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio alle obbligazioni sorte per l’esercizio di impresa. Stessa regola vale anche per i soci di Snc e i soci accomandatari di Sas dove per le obbligazioni sociali risponde in primis la società e solo in via sussidiaria risponde il socio qualora il patrimonio sociale sia incapiente. I soci accomandanti rispondono invece nel limite del proprio apporto.
Quali sono le conseguenze principali del fallimento per i farmacisti titolari in forma individuale e per i soci delle società di persone titolari di farmacia Snc o Sas?
In generale, la sentenza dichiarativa di fallimento determina per il fallito, sia esso persona fisica o una società, effetti giuridici, economici, personali e processuali i quali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza. Il fallito perde automaticamente la capacità di amministrare e disporre dei propri beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento: gli atti da lui compiuti e i pagamenti effettuati e ricevuti sono da tale momento inefficaci nei confronti di tutti i creditori, così come sono inefficaci le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti compiuti prima del fallimento (ad esempio sequestri, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie) che si siano perfezionate dopo la dichiarazione dello stesso. Sotto il profilo degli effetti personali, il fallito persona fisica deve consegnare al curatore la propria corrispondenza (inclusa quella elettronica). Se invece l’impresa è esercitata in forma societaria, la corrispondenza diretta alla società è consegnata al curatore.
Il fallito ha anche l’obbligo di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, entro tre giorni dalla dichiarazione di fallimento.
Sotto il profilo processuale, il fallito o l’amministratore della società fallita perde la capacità di stare in giudizio per le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento.
Nel caso specifico, il fallimento di una persona fisica o di una società di persone titolare di farmacia, determina a norma dell’articolo 113 del T.U.L.S., la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia stessa. Per evitare che a seguito del fallimento venga dichiarata la decadenza dell’autorizzazione, il curatore deve procedere all’alienazione dell’azienda farmacia entro quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento.
Normalmente con la sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale, contemperando il pubblico interesse con fine di conservare il valore dell’attività, dispone l’esercizio provvisorio dell’impresa, vale a dire la continuazione dell’attività della farmacia per tutto il periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e la sua alienazione.
Anche nel concordato preventivo viene proseguita l’attività così come di norma accade dopo il fallimento della farmacia.
Francesca Giani
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