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Politica e Sanità

24 Marzo 2014

Disciplina degli stupefacenti: in Gazzetta le nuove tabelle


La Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 pubblica il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 dal titolo: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. Il decreto legge era atteso da quando è stata pubblicata, il 5 marzo scorso, la sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionali due articoli della legge (per l’esattezza del D.L. 272/2005 convertito nella legge 49/2006) che avevano disciplinato ex novo la normativa in materia di stupefacenti, introducendo la medesima rilevanza penale dell’uso illecito delle cosiddette “droghe pesanti” e di quelle “leggere”. Le tabelle, allora unificate in I e II, erano quindi funzionali ad un unico trattamento sanzionatorio.
Le ragioni, che hanno ora determinato la pronuncia di incostituzionalità, sono invece da ricercare nella circostanza che, in sede di conversione, il decreto legge del 2005 (sulla organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino) fu integrato con la materia degli stupefacenti, determinandone la nullità per contrasto con l’art. 77 della Costituzione.

Ora, il testo approvato interviene sulle norme in materia di formazione delle tabelle (artt. 13 e 14 del D.P.R. 309/90) e sulle tabelle stesse che sono state completamente sostituite dalle cinque sotto riportate. Gli altri articoli che modificano il D.P.R. 309/90 si limitano agli aggiustamenti necessari  alla nuova struttura della disciplina. Tutti gli aspetti sanzionatori penali relativi alle azioni criminali, saranno materia parlamentare nel corso della conversione in legge del decreto che è, comunque, operante dal 21 marzo scorso.
Venendo alle tabelle, va detto che la I tabella è stata “spacchettata” in quattro tabelle mentre la quinta, detta “Tabella dei medicinali” e divisa in cinque sezioni, ricalca la precedente tabella II.
Le cinque tabelle sono così qui sotto sinteticamente riportate:

• Tabella I sezione A - Sostanze
• Tabella I sezione B – Sostanze sottoposte a controllo dopo il 27 febbraio 2006
• Tabella II - Sostanze
• Tabella III - Sostanze
• Tabella IV - Sostanze
• Tabella medicinali:
 sezione A - medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco;
 sezione B - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile;
 sezione C - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile;
 sezione D - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile;
 sezione E – medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile.

La seconda parte del decreto legge tratta poi, in seguito alla vicenda Avastin/Lucentis, delle modalità che Aifa deve seguire per autorizzare l’uso di determinati medicinali con modalità off-label e cioè per patologie non comprese tra quelle oggetto dell’AIC ma riconosciute trattabili con lo stesso medicinale da autorevoli fonti scientifiche.

Maurizio Cini
Università di Bologna

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