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Politica e Sanità

27 Marzo 2014

Ricetta elettronica, da Dpcm le modalità di rimborso interregionale


In presenza di una ricetta elettronica intestata a un cittadino residente in una regione differente rispetto a quella in cui ha sede la farmacia, il farmacista dovrà erogare il farmaco facendo pagare l’eventuale ticket previsto dalla sua regione, anche con riferimento al regime di esenzione eventualmente indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. Saranno le Regioni a compensare tra di loro il dovuto. A stabilirlo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborato su proposta del ministero della Salute e di concerto con il ministero dell''Economia e ora all''attenzione della Conferenza Stato Regioni, che regola le modalità di erogazione e compensazione tra le regioni del rimborso della ricetta elettronica a seguito dell’entrata in vigore dal primo gennaio della sua validità su territorio nazionale. Secondo il provvedimento, «la farmacia chiede poi il rimborso alla Asl territorialmente competente, che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per la compensazione interregionale delle prestazioni. La regione di residenza dell’assistito rimborsa il prezzo al pubblico del farmaco dispensato al netto dello sconto previsto e dell’eventuale ticket riscosso all’atto della dispensazione del farmaco». Mentre, «resta nella disponibilità della regione di erogazione, e non viene contabilizzata ai fini del calcolo del prezzo di rimborso, la quota di partecipazione alla spesa sanitaria sulla base di ulteriori misure introdotte nella Regione». Potranno essere compensate «le ricette elettroniche contenenti tutti i dati che consentono l’identificazione dell’utente, anche secondo quanto previsto dalla tutela della privacy», vale a dire nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla della provincia e codice Asl di competenza. A ogni modo, «spetta alle regioni verificare che le ricette siano redatte nel rispetto delle regole inerenti la prescrizione dei medicinali vigenti nella regione di residenza dell’assistito, con particolare riguardo ai medicinali prescrivibili, alle caratteristiche del medico proscrittore, alle modalità di erogazione e alle condizioni indicate dal piano terapeutico».

Francesca Giani

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