Politica e Sanità
11 Aprile 2014Su iniziativa dei Senatori D’Ambrosio Lettieri e Mandelli, il 3 aprile scorso il Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge n. S471, in materia di abusivismo nelle professioni sanitarie, che tende a depenalizzare alcune ipotesi relative alla detenzione dei medicinali scaduti.
Non a tutti è noto che ogni anno numerosi titolari e direttori di farmacia vengono denunciati, processati e regolarmente condannati, salvo rarissimi casi, ai sensi dell’art. 443 del codice penale.
Da quando infatti, nel 1983, è stata resa obbligatoria l’apposizione della scadenza sulle confezioni di medicinali di produzione industriale, la “detenzione per il commercio” di medicinali scaduti è stata ritenuta infatti, con una giurisprudenza ormai consolidata, integrare le ipotesi contenute previste dall’’art. 443 del codice penale che recita: chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a….. L’applicazione di questo articolo, che nell’ipotesi colposa può vedere le pene diminuite sino ad un sesto ai sensi dell’art. 452 c.p., è stata l’unica possibile dal momento che nessuna altra norma si adattava a tale illecito. L’articolo del codice penale risale però al 1930 quando le “specialità medicinali” erano ben poche e tantomeno riportavano sulla confezione una data di scadenza. Il “codice Rocco” – così è definito il nostro codice penale – non poteva che basarsi quindi su di una situazione, comprese le farmacie dell’epoca, compatibile con i tempi di ormai 85 anni orsono. In questi ultimi trent’anni però a nessuno è mai venuto in mente di suggerire al Parlamento la previsione di una norma sanzionatoria specifica per i farmacisti, ed ovviamente prevedente una sanzione amministrativa.
Ora, se la norma approvata dal Senato verrà confermata dalla Camera dei Deputati, l’autorità che dovesse riscontrare la presenza di medicinali scaduti in farmacia, potrebbe non trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica, come avviene ora, ma semplicemente applicare la sanzione amministrativa dell’importo da 500 a 1500 euro. In pratica l’importo minore tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo e cioè 500 euro. L’emendamento approvato interviene infatti sul Testo Unico delle Leggi Sanitarie e non sull’art. 443 del codice penale in quanto questo non è rivolto specificamente ai farmacisti ma a “chiunque”.
Il testo approvato costituisce così una norma eccezionale rispetto a quella prevista dal codice penale. Di seguito il testo: Il terzo comma dell’art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
“”la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio””.
L’intenzione dei proponenti è senz’altro lodevole ma il testo lascia aperti alcuni interrogativi:
- l’applicazione limitata alle farmacie e non anche alle “parafarmacie”;
- l’ipotesi della vendita, anziché la semplice detenzione, non risulta depenalizzata anche qualora la confezione sia scaduta da un solo giorno;
- la discrezionalità lasciata alla valutazione della commissione ispettiva è tale da fare prevedere un’applicazione non uniforme sul territorio nazionale;
- la previsione dell’applicazione anche ai guasti o imperfetti appare pleonastica in quanto, dalla giurisprudenza, lo scaduto (non disciplinato espressamente dalla legge penale) è sempre stato ritenuto assimilabile al guasto o imperfetto.
In attesa di seguire i lavori alla Camera, si ribadisce che finalmente qualcosa si è mosso per l’alleggerimento delle sanzioni delle quali il farmacista molto spesso prende coscienza solo quando l’illecito gli viene contestato.
Prof. Maurizio Cini
Università di Bologna
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