Politica e Sanità
17 Aprile 2014Il decentramento della farmacia è competenza del Comune, può avvenire in caso di nuovi insediamenti abitativi sprovvisti di servizio farmaceutico o di eccessiva concentrazione può prescindere dalla revisione della pianta organica. Sono questi i chiarimenti che emergono da una pronuncia del Tar di Palermo, segnalati da IusFarma, in merito a tre questioni, relative alla richiesta di decentramento da parte del titolare.
Innanzitutto, secondo il Tar, la competenza a provvedere sul decentramento della singola farmacia non è più della Regione ma del Comune. In base alle norme, infatti, c’è una semplificazione del procedimento di formazione della pianta organica, «in quanto lo stesso è ora di competenza esclusiva dell''amministrazione comunale, mentre in precedenza la proposta deliberata dall’ente locale veniva formalmente emanata con provvedimento regionale. La competenza dell’Amministrazione comunale va ritenuta sussistente non solo con riferimento alla approvazione della pianta organica, ma a maggior ragione relativamente alle singole istanze di decentramento».
Ma quali sono i presupposti che legittimano l’accoglimento dell’istanza di decentramento? La pronuncia indica che questo può avvenire in presenza di nuovi insediamenti abitativi privi di farmacie e quando c’è una concentrazione di esercizi farmaceutici eccessiva rispetto al parametro legale. Nel caso specifico sottoposto al Tar palermitano i presupposti per il decentramento esistevano, poiché «nel centro storico erano concentrate 4 farmacie nel raggio di 200 metri, tra cui quella della ricorrente, con un bacino di appena 956 abitanti», mentre nella zona richiesta, sprovvista di assistenza farmaceutica, «vi erano 1.270 abitanti ed una previsione di incremento demografico».
Infine, il tribunale ha stabilito che il decentramento della singola farmacia può prescindere dalla revisione della pianta organica. Infatti, nella pronuncia si legge: «il decentramento della singola sede farmaceutica e la revisione della pianta organica costituiscono procedimenti autonomi collocati su piani diversi, cosicché la seconda non condiziona la prima».
Renato Torlaschi
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