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Politica e Sanità

17 Aprile 2014

Concorso, dubbi su assegnazione a vincitori in forma associata


Fin dai primi bandi del concorso straordinario si è posto il problema, nel caso di forma associata di partecipazione, circa il soggetto cui sarebbe poi stata assegnata la farmacia. La questione della titolarità, secondo Maurizio Cini, docente dell’Università di Bologna, creerà «non pochi problemi in ordine sia alle responsabilità, penali che amministrative, che all’individuazione della figura del direttore».

Esattamente una settimana fa è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso straordinario della regione Puglia: 188 sedi per 3.590 candidati tra domande singole e associate. La percentuale dei vincitori in forma associata è piuttosto alta, ed in alcuni casi gli associati sono addirittura cinque. L’accettazione dipenderà quindi dalla sede che verrà loro assegnata perché dovrà garantire un reddito minimale per la sostenibilità.
Proprio nella forma associata di partecipazione al concorso straordinario, fin dai primi bandi, ci si è posti il problema circa il soggetto cui sarebbe poi stata assegnata la farmacia. Il buon senso suggeriva infatti che gli “associati” costituissero una società alla quale sarebbe stata intestata la farmacia. L’art. 7 della legge 362/91 recita infatti che “La titolarità dell''esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata”.
Ebbene no! Nella scia dei principi, rivelatisi poi inapplicabili praticamente, con nota in data 23 novembre 2012 il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, guidato dal Ministro Balduzzi, afferma che la titolarità delle farmacie vinte in forma associata sarà riconosciuta a tutti i partecipanti e resterà in capo ai soci (soci di che cosa?), in deroga alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della legge n. 362/91. La presunzione non ha limiti, è lecito quindi commentare. Ebbene, per rimediare a una legge scritta male, si era tentato di interpretarla peggio. Fortunatamente il parere del Ministero, anzi di un funzionario del Ministero, non esclude tesi diverse, con lo scopo di colmare le lacune della legge, nel rispetto del contesto normativo residuo.
Una co-titolarità sarebbe infatti assurda e creerebbe non pochi problemi in ordine sia alle responsabilità, penali che amministrative, che all’individuazione della figura del direttore.
È di questi giorni la notizia, non ufficiale ma di provenienza autorevole, che le regioni, essendosi confrontate su questo aspetto, sarebbero sul punto di accogliere il principio più logico: i vincitori in forma associata, dopo avere congiuntamente accettato la farmacia loro assegnata entro i termini temporali previsti dalla legge, costituiscono una società di persone (in nome collettivo o in accomandita semplice) ovvero una società cooperativa a responsabilità limitata, con quote “paritarie” e della durata di almeno dieci anni. A tale società verrà poi intestata la titolarità della farmacia. La società non potrà essere sciolta prima del decennio ed i soci non potranno cedere le quote per lo stesso periodo. A chi sostenesse che, così, si alterano i principi generali che regolano le società a norma del codice civile, si può rispondere che, già nel 1991, la legge 362 era intervenuta sulle società disciplinando in maniera particolare il caso delle farmacie e che, ora, lo si fa in base a norme straordinarie come è definito lo stesso concorso.

Prof. Maurizio Cini
Università di Bologna

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