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Politica e Sanità

29 Aprile 2014

Fatturato annuo, Consiglio di Stato: comprende anche prestazioni integrative in regime Ssn


Con sentenza del gennaio 2014 il Consiglio di stato ha confermato quella del Tar del Lazio con la quale era stato respinto il ricorso di una farmacia della Sardegna avverso una circolare regionale, con la quale si affermava il principio che per “fatturato annuo” delle farmacie si doveva intendere quello comprendente sia gli importi relativi ai medicinali erogati in regime di assistenza territoriale che quelli relativi a prestazioni integrative, quali gli integratori, i presidi medico-chirurgici, i dispositivi protesici ecc. erogati in regime convenzionale integrativo rispetto alla “convenzione” nazionale, ormai scaduta da più di un decennio.
In molte Regioni ed Asl, di questo problema si discute da anni senza mai giungere ad un convincimento indiscusso a livello nazionale. Per alcune farmacie la questione “fa la differenza” in quanto anche per solo pochi euro si può passare da un regime di sconti obbligatori a un altro nettamente più penalizzante per la farmacia. Ma non solo. La farmacia, in base al “fatturato”, usufruisce, secondo le leggi regionali, di altre facilitazioni, quali l’erogazione dell’indennità di residenza con abissali differenze tra regione e regione e, più recentemente, della possibilità per il titolare di partecipare o meno al concorso straordinario (ormai a termini scaduti in tutte le regioni tranne che nelle province autonome di Trento e di Bolzano) solo qualora la farmacia sia “sussidiata” ma, di conseguenza anche soggetta alla scontistica più favorevole.
I Giudici del secondo grado di giustizia amministrativa, con un esercizio interpretativo piuttosto ardito, arrivano a sostenere che tutte le norme emanate nel tempo in materia di sconti alle Asl, a partire dal 1996, vanno ricondotte nell’unico alveo del “fatturato” alle Asl e liquidato mensilmente alle farmacie. Non importa che si tratti di medicinali in regime convenzionale o di assistenza integrativa. Per quest’ultima va anche detto, però, che lo spread, tra valore di acquisto e di cessione al Ssn, in termini percentuali è certamente molto inferiore rispetto ai medicinali, almeno per quelle farmacie che acquistano presso la distribuzione intermedia. Altra considerazione contraria alla sentenza può derivare dal fatto che, mentre i medicinali erogati in regime convenzionale, hanno un prezzo contrattato a livello nazionale, i prodotti dell’assistenza integrativa risentono di un regime deciso a livello regionale se non addirittura per ogni Asl, con scontistiche variabili localmente.
Purtroppo questa sentenza risente della frammentazione delle norme che si stratificano una sull’altra consentendo qualsiasi interpretazione. E in questo ha sicuramente influito il clima di spendig review del momento.
Credo così che la tanto invocata “nuova remunerazione” non potrà, di pari passo con il rinnovo della convenzione nazionale, trascurare questi aspetti regolamentando ex novo anche l’assistenza integrativa che, a mio avviso, non dovrebbe più essere aggettivata ma compresa in quella “farmaceutica” in senso lato.

Maurizio Cini
Università di Bologna

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